Quando è possibile passare da affido ad adozione?

Con la legge sulla continuità affettiva l’affidamento può trasformarsi in adozione. Ecco i casi in cui è fattibile

Gli istituti dell’affido e dell’adozione sono stati fino a alcuni anni fa in antitesi tra di loro, seppur finalizzati entrambi alla tutela del minore.

I requisiti per l’affido e quelli per l’adozione

Notevolmente differenti erano i presupposti per l’avvio di ciascun istituto e differenti erano anche le prospettive. Senza ricordare nel dettaglio i requisiti dei due istituti, basti dire che l’affido veniva avviato per un minore che non si trovava in stato di abbandono definitivo, ma solo temporaneo o in uno stato di disagio familiare e il collocamento presso la famiglia affidataria era temporaneo (o doveva esserlo!), mentre per l’adozione il requisito necessario era che venisse accertato lo stato di abbandono del minore e il suo trasferimento presso una famiglia in maniera definitiva.
Con queste differenze i due istituti non potevano sovrapporsi, un minore in affido presso una famiglia non poteva diventare figlio adottato della stessa famiglia, ciò anche per l’aspettativa della famiglia stessa e per il grado di partecipazione emotiva  e psicologica che poneva in essere.
Nell’adozione la coppia doveva essere consapevole che il minore adottato sarebbe divenuto figlio e l’aspetto solidaristico del gesto (che nell’affido è notevole) rimaneva secondario rispetto ad altri elementi quali ad esempio il desiderio di genitorialità, che al contrario nell’affido doveva mancare in toto.

La riforma sulla continuità affettiva

Questa situazione è rimasta invariata sino al 2015 quando è intervenuta la legge c.d. sulla continuità affettiva (L. 173/15).
Di questa riforma, ciò che  interessa per questo articolo è la formulazione del nuovo comma 5 bis e ter dell’art. 4 delle legge n. 184/83: in base a questa norma  il Tribunale per i minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione, deve tener conto dei legami affettivi instaurati dal minore e, pertanto, del rapporto stabile e duraturo consolidatosi nel tempo tra quest’ultimo e la famiglia affidataria.
Il titolo della legge giustifica proprio il comma 5-ter in cui viene stabilito che nel caso di rientro nella famiglia di origine (a seguito del venir meno delle problematiche che avevano causato l’avvio dell’affido) del minore affidato, lo stesso mantiene, se ciò è nel suo interesse, i rapporti con la famiglia affidataria realizzando “la  continuità delle  positive  relazioni socio-affettive   consolidatesi  durante l’affidamento”.
Ma ciò che più interessa l’argomento in questione è il comma 5-bis del nuovo articolo 4 della L. 184/83, il quale opera uno stravolgimento epocale poiché consente alla famiglia affidataria di poter adottare il minore avuto in affido.
La modifica prende avvio dalle notevoli difficoltà riscontrate nella realizzazione dell’affido: in numerosi casi il rientro nella famiglia di origine si rivelava impossibile giustificando ripetute proroghe al periodo di affido (che per legge deve essere al massimo di 24 mesi prorogabili) facendo diventare l’affido spesso “sine die”.
Per evitare questa disfunzione, la legge ha deciso che laddove l’affido si riveli irrealizzabile, il minore venga dichiarato adottabile, così era anche prima della riforma, ma con la differenza che ora può essere adottato anche dalla stessa famiglia affidataria.
Il comma 5-bis precisa che i genitori affidatari devono farne domanda e devono avere i requisiti minimi richiesti a tutte le coppie adottanti; viene infatti richiamato l’art. 6 della stessa L. 184/83 il quale prevede l’unione matrimoniale e la convivenza almeno triennale, indica i limiti di età e richiede l’idoneità adottiva. Sussistendo questi requisiti la coppia affidataria può legittimamente chiedere l’adozione del minore precedentemente affidato.
Occorre precisare che si tratta di una richiesta sulla quale il Tribunale deve pronunciarsi, quindi non è un diritto acquisito, ma una mera facoltà.
“Il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”.

Quando l’affidamento si trasforma in adozione

Affidamento famigliare ed adozione continuano, dunque, a mantenere una diversa finalità anche se, in via eccezionale, può accadere che l’affidamento si trasformi in adozione.
Del resto, in passato, la rigida applicazione della legge n. 184/83 aveva condotto a conseguenze sentite come aberranti dalla coscienza sociale: alcuni tribunali, dopo anni di affidamento familiare, a seguito della dichiarazione di adottabilità del minore, procedevano all’individuazione di una coppia diversa ai fini dell’affidamento preadottivo, prescindendo dai legami affettivi instaurati con gli affidatari, rispetto ai quali, oltretutto, non era espressamente contemplato neppure il contraddittorio nella procedura di adottabilità. Anche a questa lacuna la legge n. 173/2015 ha posto finalmente rimedio introducendo l’obbligo di ascoltare gli affidatari, pena la nullità del procedimento.

L’esperienza degli affidatari è, insomma, indispensabile per comprendere e valutare l’esperienza relazionale vissuta dal minore. La stessa Corte di Cassazione ha precisato che il ruolo degli affidatari è importante per la costruzione dell’ambiente relazionale del minore, per conoscere il suo carattere, i suoi bisogni e le eventuali criticità, soprattutto quando l’affidamento dura degli anni (Cass. 14167/2017).

L’importanza delle relazioni consolidatesi durante l’affido

In conclusione, se da un lato non vi è alcun automatismo e ben potrebbe accadere che il minore venga adottato da una coppia diversa dagli affidatari (si pensi ad esempio alla necessità di allontanare il bambino dalla famiglia di origine inserendolo in un nuovo nucleo familiare che con la suddetta non abbia mai avuto alcun rapporto), dall’altro il legislatore con la legge sulla continuità degli affetti ha mostrato finalmente di comprendere l’importanza delle relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento.