affido familiare terapeutico

Affido condiviso bloccato: dall’entrata in vigore della legge (2006) non sono mai stati aggiornati i moduli per la rilevazione

La notizia è stata portata alla ribalta da Avvenire, che in un articolo di Luciano Moia ha evidenziato come fino al mese scorso i dati su questa particolare forma di affido fossero raccolti con modulistica non conforme al dettato normativo della legge 54/2006

Sconfessata nei fatti l’intenzione della norma, che voleva ripristinare per un migliore sviluppo dei figli una ‘parità’ di responsabilità educativa tra i due coniugi, anche a seguito di una eventuale separazione

affido familiare terapeuticoL’ideale del bene comune secondo il quale due coniugi non ‘abdicano’ mai, in ogni caso, dal loro ruolo e dalla reciproca responsabilità di genitori, persino nonostante un eventuale fallimento del progetto di vita matrimoniale, sembrerebbe non essere stato preso in considerazione da chi, all’interno dei gangli della Giustizia, avrebbe dovuto recepire il testo normativo della legge 54/2006, quella che ha istituito la possibilità di affido condiviso: è quanto emergerebbe da un articolo a firma di Luciano Moia su Avvenire, nel quale viene fatto notare che i moduli per la rilevazione statistica delle separazioni utilizzati dai funzionari fino al mese scorso – e dunque per ben 12 anni – non erano quelli previsti dal testo di legge.

La valutazione dell’andamento della legge 54 fino a poco tempo fa, insomma, sarebbe stata affidata ai vecchi moduli monogenitoriali, fondati sul genitore “collocatario” – in nove casi su dieci la madre – destinatario per propria scelta in esclusiva delle responsabilità conseguenti dalla presenza di figli, nonchè dell’assegno per provvedere ai bisogni della prole dall’altro – in nove casi su dieci il padre.

Una visione figlia, secondo il quotidiano dei Vescovi, di retaggi provenienti da un certo femminismo giuridico rispetto all’affido, che avrebbero portato buona parte della Magistratura di quest’ambito a non voler ‘vedere’ le novità introdotte per un più equilibrato sviluppo educativo dei figli e al fine di non avallare in via definitiva il concetto di “padre assente”. Dall’altra parte, però, a favorire questo ritardo ci si sarebbero inserite pure le classiche lentezze burocratiche, che non avrebbero tenuto in dovuto conto la possibile gravità nel trascurare gli effetti deleteri di un monitoraggio non fedele alle indicazioni di legge.

Forse, dunque, non era un caso che nel report 2016 di ISTAT sui matrimoni e le separazioni, era stato fatto notare come finora “la legge non ha trovato effettiva applicazione. Ora, tuttavia, i Tribunali sono stati finalmente dotati della nuova modulistica, calibrata sulla ratio della legge. Le scuse rispetto a questa modalità di affido sono finite: il prossimo futuro ci dirà se finalmente questa novità potrà iniziare a funzionare, per il bene di un’infanzia sempre più dolente e sofferente, suo malgrado.

Fonte: Avvenire