Affido. Entra in vigore la riforma della giustizia minorile: mai più “casi Bibbiano”?

Mercoledì 22 giugno è entrato in vigore il nuovo articolo 403 c.c.: ora sarà obbligatorio dare comunicazione tempestiva alle autorità giudiziarie degli allontanamenti del minore dalla sua famiglia 

Mercoledì 22 giugno entrano in vigore i primi provvedimenti voluti della legge 206/2021 QUI, che delega al Consiglio dei ministri l’attuazione della riforma del processo civile, in particolare in materia di persone, minori e famiglia.

Questa prima fase della riforma vede tra le priorità, la modifica dell’art. 403 del codice civile intitolato: “interventi della pubblica autorità in caso di abbandono morale o materiale del minore” strumento con il quale, si legge su Avvenire: “si poteva allontanare un minore dalla sua famiglia, se considerato in situazioni di abbandono morale e materiale e, soprattutto, se in gravi situazioni di pericolo per abusi, maltrattamenti, violenze”.

L’art. 403 c.c. è stato sovente considerato, come ricorda l’articolo a firma di Luciano Moia “– a torto o a ragione – lo strumento per allontanare i bambini dalle loro famiglie in modo “facile”, sfuggendo (talvolta per mesi) alle verifiche della magistratura. Proprio come a Bibbiano, dove alla fine di giugno di tre anni fa, dalla procura di Reggio Emilia, partì l’inchiesta “Angeli e demoni” sui presunti affidi illeciti della Val d’Enza” QUI

L’intervento –infatti, spiega il quotidiano – poteva essere compiuto dalle forze dell’ordine su indicazione dei servizi sociali o di altro pubblico ufficiale (scuola, sindaco, ecc.) e non era previsto l’obbligo di darne comunicazione tempestiva alla procura minorile. Così si poteva verificare il caso – e più volte è capitato – che un minore venisse parcheggiato in una struttura d’accoglienza senza che per mesi il tribunale ne fosse informato. Non solo, i genitori non avevano alcuna possibilità di farsi ascoltare visto che non era stato avviato in modo ufficiale alcun procedimento giudiziario”.

Un nuovo art. 403. Mai più casi “Bibbiano”? Ecco cosa cambia

L’articolo 403 con la nuova riforma impone un’importante rivoluzione, obbligando la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento a darne immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i  minorenni.

Da qui partono una serie di comunicazioni ed adempimenti temporali il cui rispetto risulta fondamentale per la validità delle disposizioni prese dall’autorità. Vediamole insieme.

Entro le 24 ore successive all’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, l’autorità ha l’obbligo di trasmettere al PM il provvedimento documentato e corredato da una sintetica spiegazione dei motivi che hanno comportato la realizzazione dell’atto.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento. A tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni provvede sulla richiesta di convalida, nomina il curatore speciale del minore, il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti.

Entro i successivi 15 giorni, il decreto dovrà poi essere comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento. Il ricorso e il decreto sono inoltre notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale.

All’udienza il giudice ha la possibilità di interrogare liberamente le parti e assumere ulteriori informazioni, come può procedere all’ascolto del  minore. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di  convalida.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti non interviene entro i  termini previsti.

In questo caso il tribunale  per  i  minorenni  adotta  i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di  tipo  familiare, quale  ipotesi  residuale  da  applicare  in  ragione  dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Per la seconda fase della riforma riguardante la realizzazione di un rito unico in materia persone, famiglia e minori, spiega il Dubbio, occorrerà invece attendere almeno il 2023, mentre per l’istituzione di un tribunale unico per persone, minori e famiglia almeno il 2024.