Maternità surrogata: la voce di Ai.Bi. ascoltata dalla Corte Costituzionale

Dal 2020 gli enti del Terzo Settore possono presentare opinioni scritte alla Corte Costituzionale in riferimento a giudizi sui quali abbiano un “interesse collettivo diffuso”. Il parere di Ai.Bi. è stato ascoltato in un caso di maternità surrogata

Era l’8 gennaio 2020 quando una delibera che ha modificato il regolamento sui procedimenti dinanzi alla Corte Costituzionale ha consentito agli enti senza scopo di lucro, come anche alle associazioni di categoria e ai soggetti istituzionali, di presentare delle opinioni scritte su casi sottoposti al giudizio della Corte stessa con riferimento ai quali abbiano un interesse collettivo o diffuso. Lo scopo è quello di fare acquisire alla Corte Costituzionale anche il parere delle Organizzazioni della società civile che si occupano dei temi e delle questioni all’esame della Consulta.

La voce degli enti del Terzo Settore ascoltati dalla Corte Costituzionale

Parallelamente, le nuove norme sulle procedure dinanzi alla Corte Costituzionale, prevedono anche la possibilità di convocare degli esperti di certa fama, qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. La decisione, nuova in Italia, dell’ascolto dei cosiddetti “amici curiae” ed esperti, è in linea con quanto era già previsto all’estero in diversi Paesi.
Non tutte le opinioni presentate alla Corte vengono accolte e considerate in automatico: oltre a un esame formale degli scritti (massimo 25mila caratteri, spazi inclusi) viene emesso un vero e proprio decreto di ammissione riguardo alle note che la Corte giudica “utili alla conoscenza e valutazione del caso anche alla luce della sua complessità”.
Nelle norme si specifica inoltre che “i soggetti le cui opinioni sono state ammesse non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all’udienza”. Tuttavia le opinioni vengono lette e considerate e ne viene dato esplicitamente atto nella sentenza.
A due anni dall’avvio di queste nuove possibilità che hanno le Organizzazioni del Terzo settore per incidere nella vita collettiva del Paese, il settimanale VITA ha pubblicato da poco un resoconto della situazione in un articolo del 31 gennaio firmato da Francesco Dente: “Quando il Terzo settore è amico della Corte Costituzionale”.
Secondo la ricostruzione di Vita, pare che su 109 pareri inviati fino a novembre 2021 solo circa la metà sia stata ammessa (57), mentre un quarto circa dei pareri risulti non ammesso e un altro quarto sia in attesa di decreto.

Il parere di Ai.Bi. riguardo un caso di maternità surrogata

Tra le opinioni presentate e ammesse c’è quella di Ai.Bi. – Amici dei Bambini che, insieme ai due enti Associazione Papa Giovanni XXIII e Famiglie per l’Accoglienza, era intervenuta nel 2020 in una questione relativa al procedimento sulla legittimità o meno delle norme italiane che vietano la maternità surrogata e il riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri che stabiliscono questa genitorialità c.d. “di intenzione”, senza tenere conto delle concrete modalità di acquisizione dello status di genitore.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione si era trovata dinanzi a due uomini che chiedevano, in base a documenti del Canada, di essere riconosciuti entrambi come genitori del figlio naturale di uno di loro e di una donna diversa da quella che aveva prestato l’utero (paternità di intenzione per il genitore non biologico) e aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale con Ordinanza del 29 aprile 2020. Interessante notare, tra l’altro, che nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale non è stato ammesso in quel caso l’intervento della madre partoriente il bambino interessato nel procedimento alla base del caso.
Tra i vari contenuti dell’opinione presentata da Ai.Bi. e le altre due associazioni contro la pratica della maternità surrogata, la Corte ha riferito quello di ritenere che il riconoscimento dello status di padre solo per l’intenzione attestata dai provvedimenti stranieri avrebbe conseguenze ben più ampie della decisione del singolo caso: “rischierebbe di indebolire ‘la capacità del corpo sociale ad apprestare sostegno, tramite gli istituti dell’affidamento e della adozione, a minori che risultano privi di una adeguata famiglia di origine”.

Si è quindi giunti, in quel caso, con la sentenza n.33 del 28 gennaio 2021 depositata il 9 marzo 2021, alla dichiarazione di inammissibilità delle questioni sulla incostituzionalità delle norme italiane che non consentono la “paternità di intenzione” nel caso indicato: la Corte Costituzionale ha infatti evidenziato il margine di discrezionalità che anche la Corte Europea sui Diritti dell’Uomo riconosce ai singoli Stati nell’ammettere o meno la maternità surrogata purché esistano strumenti per ottenere un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» nei casi specifici.

La decisione è stata ricondotta, in definitiva, alla corretta interpretazione che deve essere data al principio del “superiore interesse del minorenne” che non deve condurre alla prevalenza assoluta dell’interesse dei bambini coinvolti nei singoli casi su ogni altro interesse in gioco, ma a un corretto bilanciamento con ogni singolo interesse coinvolto. Nel caso della esistenza di norme che vietano la maternità surrogata, gli interessi del minore dovranno essere allora bilanciati con le esigenze dell’ordinamento alla luce del criterio di proporzionalità: ed ecco che lo scopo perseguito dall’ordinamento di disincentivare la surrogazione di maternità , che in Italia è illegittima e anzi meritevole di sanzione penale, è stato riconosciuto pienamente legittimo, anche per proteggere altri interessi, tra cui quelli dei minorenni globalmente considerati come categoria.
Qui si può leggere l’intera sentenza