Attese troppo lunghe per la successione ereditaria? Una guida pratica per accorciare i tempi

Per definire una pratica di successione spesso possono trascorrere anche alcuni anni. Ma è possibile accorciare i tempi burocratici. Ecco che cosa prevede la legge sul termine per accettare l’eredità e come abbreviarlo

I tempi per definire una pratica di successione spesso sono molto lunghi per problematiche pratiche (per esempio i beni dell’eredità sono molti, terreni, immobili, gli eredi sono sparsi per il mondo, ecc), ma anche perché è la stessa legge che prevede dei termini molto lunghi.

Il termine per accettare l’eredità

Prendiamo come esempio il termine per accettare l’eredità che è decennale (art. 480 c.c.). Questo vuole dire che l’erede ha ben 10 anni di tempo per decidere se accettare o no l’eredità e in questo lasso di tempo tutto resta immobile.
Il termine così lungo ha la sua ratio nel diritto acquisito dell’erede, tuttavia è effettivamente elevato e può comportare notevoli difficoltà (si pensi a beni che possono deperire nel tempo, ecc).

Ridurre i tempi

La legge ha previsto una facoltà per gli “interessati” (per interessati si deve intendere non solo gli eredi, ma anche eventuali creditori degli stessi) all’eredità di “ridurre” il termine prescrizionale decennale.
L’art. 481 c.c. individua nella c.d. “actio interrogatoria” tale facoltà con la quale pone nel termine decennale il limite temporale massimo per l’accettazione dell’eredità;  chiunque vi abbia interesse quindi può chiedere che l’autorità giudiziaria del luogo dove si è aperta la successione fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare in quanto l’’inutile decorso del termine, viene interpretato quale rinuncia all’eredità.
La ratio della norma è quella di tutelare, ancora una volta, anche se indirettamente,  la volontà del testatore poiché mira ad evitare che il diritto di accettare dei soggetti legittimati all’actio interrogatoria, si prescriva a causa dell’inerzia del primo chiamato.
Ci preme precisare che per tali soggetti il termine di prescrizione per accettare l’eredità decorre dal momento dell’apertura della successione (salvo l’unica eccezione di cui al terzo comma dell’art. 480 c.c.).
Quanto sopra riportato riguarda la regola generale per ridurre i tempi di accettazione formale dell’eredità, ma occorre ricordare che l’accettazione dell’eredità può avvenire anche in forma “tacita”, cioè senza un atto documentato, ma attraverso i cd. Facta concludentia, cioè dei comportamenti concreti che manifestano inequivocabilmente l’accettazione dell’eredità.
In merito a ciò vogliamo riportare una recentissima decisione della Corte di Cassazione (n. 1735/2024) nelle semplice sua massima.
L’actio interrogatoria prevede che il chiamato all’eredità, nel termine ridotto definito dal giudice nel giudizio, debba dichiarare la propria volontà affermativa o negativa sull’accettazione; se non si esprime decade.
La sentenza sopra indicata ha deciso che un’accettazione tacita può rendere nulla l’eventuale actio interrogatoria poiché “la perdita del diritto di accettare l’eredità, conseguente all’omessa dichiarazione nell’ambito dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l’accettazione tacita del chiamato, poiché quest’ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio “semel heres, semper heres“.
Pertanto il termine decennale, quale termine formale, deve sempre essere valutato in riferimento al comportamento concreto degli eredi.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

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