Bibbiano e infanzia in difficoltà familiare: occorre una legge per garantire l’interesse diffuso

Dopo 10 udienze nel corso del 2021 si va verso il rinvio a giudizio di 21 indagati. Ma, ancora una volta, questa vicenda mostra l’urgenza dell’istituzione di una figura come l’avvocato del minore

Dopo l’intervista concessa da Davide a Repubblica, in merito alla vicenda dei “Diavoli della Bassa modenese”, in cui quello che fu il “bambino zero” da cui partì l’inchiesta che portò all’allontanamento di 16 bambini dalle loro famiglie, si è tornati a parlare del delicato tema dell’affido e della proposta che Ai.Bi. porta avanti da tempo di istituire la figura dell’avvocato del minore.
Inevitabilmente, a partire da qui, il pensiero di molti è andato alla più recente vicenda di Bibbiano, che ricorda in alcune sue dinamiche proprio quella storia ancora da chiarire di ormai oltre 20 anni fa.

A che punto è la vicenda di Bibbiano?

L’inchiesta denominata “Angeli e demoni”, sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano e in Vald’Enza, contesta agli imputati l’illecito allontanamento dalle famiglie naturali. La prima udienza preliminare si era tenuta il 30 ottobre 2020, mentre nel corso del 2021 si sono susseguite una decina di udienze.
Durante il processo ci sono state ben 44 richieste di costituzione di parte civile, ovvero richieste di vari soggetti, tra cui istituzioni (compresi Ministero della Giustizia e Regione Emilia Romagna) e ben 9 associazioni di genitori, di un risarcimento del danno. Tuttavia, come riportava Avvenire (articolo di Luciano Moia del 19 dicembre 2020), nel corso del dibattimento gli avvocati dei 24 imputati – tra cui il responsabile dei Servizi sociali della Val d’Enza e lo psico-terapeuta incaricato delle terapie psicologiche dei minori – si sono opposti a queste richieste, sostenendo l’inammissibilità degli interventi di soggetti che non avessero una diretta connessione con i fatti del territorio o che, come nel caso di alcune associazioni, sarebbero diventate operative dopo i fatti di cui si attende l’accertamento nel processo.

Il 28 gennaio 2021 il Tribunale ha dichiarato l’ammissibilità della costituzione di parte civile di due associazioni familiari e delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, a prescindere dal collegamento diretto tra i fatti e i diritti dei bambini che le associazioni rappresentano.
Il punto di incontro tra la posizione delle Istituzioni e quella delle famiglie sta nell’interesse dei bambini a che la loro posizione venga monitorata e controllata, certamente contro eventuali abusi, ma in generale contro qualsiasi posizione che rappresenti interessi confliggenti e in conflitto.

Per il resto, le indagini preliminari sono proseguite nel corso dell’anno e dopo una decina di udienze si attende adesso che il Tribunale si pronunci alla fine dell’estate 2021 sulla richiesta di due dei 23 imputati di ottenere un rito abbreviato. Per il resto dei 24 imputati iniziali, saranno 21 i rinviati a giudizio di cui si attende la sorte in esito al processo.

Una vicenda che evidenzia ancora una volta le carenze del sistema

Quello che merita ancora rilievo sulla vicenda, oltre alla mancanza di una banca dati che consenta di monitorare la durata complessiva degli affidamenti di minori e, dunque, degli allontanamenti dalla famiglia di origine, è che se – come Ai.Bi. ha sempre proposto – si prevedesse la figura di un avvocato del minore che dal momento del primo allontanamento dalla famiglia di origine ne difendesse concretamente i diritti e gli interessi, avendo accesso ai fascicoli e con un ruolo “super partes”, cioè controllando la correttezza sia dell’operato delle Istituzioni coinvolte sia la compatibilità della posizione del bambino rispetto a quella dei genitori (che nominano i propri legali ma non quelli distinti e specifici per il figlio), probabilmente tante disfunzioni del sistema non si verificherebbero o troverebbero comunque una correzione.

È infatti fondamentale ricordare che nel corso dell’intero iter in cui bambini e ragazzi vengono collocati fuori dalla propria famiglia di origine, in famiglie affidatarie oppure in strutture alternative, nell’attesa che si compiano le dovute verifiche o che si compongano le difficoltà temporanee della famiglia stessa, ci sono dei criteri e dei principi fondamentali da rispettare, tra cui sicuramente le premesse su cui si fonda la decisione di affidamento extra familiare, ma anche il tipo di struttura scelta rispetto alle necessità specifiche nonché la durata e il rinnovo delle misure stesse. Si tratta di requisiti che non possono essere seriamente controllati solo tramite il deposito delle relazioni periodiche che i servizi psico-sociali addetti e i responsabili delle strutture presentano al tribunale per i minorenni e alla procura minorile. L’avvocato del minore, che non può coincidere né con un curatore né con un tutore (quand’anche si trattasse di avvocati), dovrebbe essere l’unica figura che, essendo terza e competente a conoscere l’intera documentazione, possa dirsi idonea a garantire davvero che i diritti dei bambini siano tutelati da ogni tipo di abuso, compreso quello derivante da una gestione dei servizi pubblici che, anche solo per mole di lavoro, divenga ingestibile in tempi compatibili con i diritti dell’infanzia.

In attesa che questa vicenda si definisca rispetto alle persone effettivamente coinvolte, non possiamo prescindere dalla consapevolezza che per superare le attuali mancanze del sistema occorrono specifiche azioni e una riforma che consideri la necessità di valorizzare il ruolo delle associazioni familiari e, in generale, di associazioni che rappresentino non bambini specifici ma gli interessi dell’intera categoria dei bambini fuori famiglia, che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nell’individuare e incaricare gli avvocati dei minori.