Congedo di maternità per adozione a seguito di affido: che cosa prevede la legge?

La legge sulla continuità affettiva permette la trasformazione dell’affido in adozione. Ma che cosa prevede la norma a proposito del congedo di maternità? Vediamo quali sono le possibili interpretazioni e le risposte ai dubbi di una coppia

La legge n. 173/15, nota come legge sulla continuità affettiva, permette di adottare il minore affidato, superando il principio della differenza tra le due figure giuridiche.
In questo articolo cercheremo di chiarire i dubbi e le incertezze di una coppia, a proposito del congedo di maternità.

“Io e mia moglie abbiamo avuto l’affido di un minore e mia moglie ha usufruito del congedo per maternità di tre mesi. Ora stiamo procedendo all’adozione del minore e chiedo se permane il diritto al congedo di maternità per adozione e se sì per quanto tempo?
Grazie”

Buongiorno e grazie per essersi rivolta al nostro servizio.

Dall’affido all’adozione

La vostra situazione è particolare poiché riguarda la “trasformazione” dell’affido in adozione secondo la legge n. 173/15.
È una legge che ha scardinato il principio basilare della assoluta differenza tra adozione ed affido e della impossibilità della loro sovrapposizione; in concreto prima della legge 173/5 la coppia cui era stato affidato un minore non poteva adottarlo.
I tempi sono cambiati e anche la legislazione, quindi è assolutamente fattibile che possiate adottare il bimbo che ha vissuto con voi il periodo dell’affido.

Il congedo di maternità per affido e adozione

Fatta questa brevissima premessa consideriamo anche che il periodo di congedo di maternità è previsto dalla legislazione corrente sia per l’affido, sia per l’adozione, con la differente durata: nel primo caso di 3 mesi e nel secondo di 5.
Nella vostra situazione, la Sig.ra ha giustamente usufruito del periodo di maternità di tre mesi.
Ora, nel caso di eventuale adozione del minore, chiedete se sussiste ancora il diritto al congedo di maternità.
Il D. Lgs. n. 151/01 e succ mod, che regola i diritti al congedo per i lavoratori prevede, come accennato sopra, tale diritto anche nel caso di maternità adottiva e di affido; la Sig.ra ha usufruito del congedo proprio in virtù della norma 26 c. 6 del D. Lgs 151/01.

La continuità affettiva

A seguito dell’introduzione della legge sulla continuità affettiva (L. 173/15), le norme sui congedi non sono state modificate, ragione per cui si è portati a ritenere che il congedo di maternità sia usufruibile in caso di adozione anche a seguito di precedente affido.
L’art. 26 c 2 D. Lgs. 151/01 che disciplina l’adozione nazionale (per voi si dovrebbe trattare necessariamente di adozione nazionale) prevede il diritto al congedo di maternità che deve essere fruito “durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice”.
La legislazione è quindi chiara nel prevedere il diritto al congedo e, possiamo aggiungere che, trattandosi di adozione nazionale, il termine di fruizione del diritto al congedo di maternità è da riferirsi all’avvio del periodo di affidamento preadottivo, poiché l’ingresso in famiglia avviene in quel momento.

L’affidamento preadottivo

Trattandosi di adozione nazionale, l’affidamento preadottivo della durata di un anno, è un periodo di tempo legislativamente previsto. L’atto che certifica l’ingresso in famiglia e che deve specificare espressamente che l’affidamento è per fini adottivi, è il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni con il quale potete avviare la pratica amministrativa.
Riportiamo alcune interpretazioni differenti:
una ritiene che nel caso di adozione a seguito di affido non decorra un nuovo periodo del congedo di 5 mesi, ma vi sia l’integrazione del precedente periodo di tre mesi con ulteriori due mesi;
un’altra nega totalmente il diritto al congedo motivando che il congedo di maternità è già stato usufruito.
Non condividiamo la seconda interpretazione indicata, poiché accogliendola si creerebbe un discrimine verso la maternità adottiva (a seguito di affido) che vedrebbe limitato il termine del congedo a soli tre mesi invece che cinque.
Anche la prima interpretazione ci lascia perplessi poiché si tratta di due procedure differenti con due provvedimenti differenti, uno di affido e uno di adozione, per ciascuno dei quali la legislazione prevede un autonomo diritto al congedo di maternità.

Ufficio Legale Ai.Bi.

Informazioni e richieste sull’affido familiare

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