Lasciti. Eredità e debiti: che cosa succede ai figli dopo la morte del genitore?

Ecco quali sono le regole che disciplinano il passaggio dei debiti da genitore a figlio, le condizioni per ereditare o rinunciare all’eredità, e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna scelta

Quando un genitore muore, i figli si trovano di fronte alla scelta di accettare o meno l’eredità. Questa decisione non riguarda solo i beni e i crediti del defunto, ma anche i suoi eventuali debiti. È questo il focus della domanda che un lettore ha posto ad Ai.Bi. nella seguente lettera.

Ereditare i debiti

“Buongiorno,
vorrei avere un’informazione riguardante i successori e i debiti del defunto.
In particolare vorrei sapere se i figli assumono per legge i debiti del genitore dopo la sua morte.
Grazie”

Questa domanda non riguarda la formulazione di un testamento, ma la sorte dei debiti eventualmente accumulati in vita dal genitore; nello specifico chiede se un figlio automaticamente, dopo la morte del genitore, diventa debitore per i debiti che aveva in vita lo stesso genitore.
Possiamo rispondere che così: come per l’eredità dei beni attivi (crediti o beni mobili e immobili), anche per i debiti non c’è un automatismo, ma il passaggio da genitore a figlio si ha solo nel caso di accettazione dell’eredità.
Prima della morte del genitore, i suoi creditori non possono pertanto mai rivalersi sui figli, neanche se questi convivono. Non possono farlo neanche prima dell’accettazione dell’eredità, in forza del semplice legame di parentela. Quindi, se dopo la morte del genitore, il creditore pretende il pagamento dai figli che ancora non hanno accettato l’eredità, questi ultimi possono ignorare la richiesta.

L’accettazione dell’eredità

Nel caso invece di accettazione dell’eredità, il figlio eredita non solo il patrimonio del genitore ma anche i suoi debiti che tuttavia saranno proporzionali alla sua quota ereditaria, ma mai per l’intero debito. Tra gli eredi infatti non sussiste una responsabilità solidale ma una responsabilità parziaria: ciascuno risponde dei debiti del genitore entro i limiti della percentuale del patrimonio ereditato. Per non ereditare i debiti è necessario che i l figlio rinunci all’eredità. La rinuncia all’eredità si può fare solo dopo la morte del genitore, mai prima (diversamente non avrebbe valore).

La rinuncia dell’eredità

Si può rinunciare all’eredità con una dichiarazione espressa rilasciata al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di ultima residenza del genitore oppure lasciando decorrere 10 anni dal decesso senza accettare l’eredità. Difatti, in assenza di accettazione, l’eredità si considera rinunciata. Tuttavia è bene sapere che l’accettazione dell’eredità può avvenire anche in forma tacita, ossia con comportamenti concludenti.
Se nel corso dei 10 anni dalla morte del genitore, il figlio compie alcuni atti (per esempio: utilizzo dei beni del defunto, affitto dei beni del defunto o la vendita; prelievo dal conto corrente del defunto successivo alla sua morte), dimostra interesse all’eredità e ne determina l’accettazione con conseguente assunzione degli eventuali debiti.
L’erede per conoscere l’esatta situazione economica del defunto, e quindi valutare se accettare o meno l’eredità, può accettare con beneficio d’inventario, con la quale verrà disposto l’inventario, cioè la ricerca di tutti i beni e debiti del defunto. È una misura cautelativa prevista dalla legge proprio al fine di evitare che un soggetto acquisisca con la successione, dei debiti sconosciuti.

L’accettazione dell’eredità per nel non-profit

Alle ONG, come Ai.Bi., è fatto obbligo questa operazione preliminare a una eventuale accettazione, proprio a tutela della stessa e delle attività utili alla collettività che esercita.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.