Lasciti solidali. Chi non può ereditare? La successione legittima e le sue eccezioni (2)

La seconda parta dell’approfondimento dedicato ai soggetti che non hanno diritto a succedere e chi invece ne è privato. Quando si perde il diritto di ereditare?

Riprendiamo la risposta alla domanda sui soggetti impossibilitati a ereditare.
Abbiamo considerato coloro che sono esclusi per mancanza di rapporti di parentela o affinità con il defunto o perché non nominati nel testamento e ora consideriamo invece, per completare la risposta, quei soggetti a cui la legge riserva il diritto ereditario, sia per successione legittima che per testamento, ma per fatti imputabili agli stessi soggetti, la legge toglie loro il diritto successorio.

Chiunque può essere erede di chiunque

Prima di entrare nella disamina della norma esprimiamo un principio assoluto, cioè quello per cui chiunque può essere erede di chiunque, poiché il testatore è libero di lasciare i propri beni a qualsiasi soggetto, ma nello stesso tempo, possiamo affermare anche che pur nel pieno diritto successorio chiunque può perdere tale diritto se commette alcuni atti espressamente previsti dalla legge.
Si tratta dei casi di indegnità a succedere che la normativa individua in modo tassativo per punire una serie di comportamenti riprovevoli, a causa dei quali l’erede non è più considerato meritevole. E’ una sanzione sicuramente molto pesante perché deroga al principio testamentario della libertà assoluta del testatore o al principio di tutela dei beni del defunto, ma è prevista proprio a tutela del medesimo e pertanto è e correlata ad atti davvero gravi.
L’indegnità a succedere è prevista dall’art. 463 c.c.

Le cause di indegnità

Vediamo le cause di indegnità:

  • Omicidio o tentato omicidio del defunto, del suo coniuge, di un suo discendente o ascendente (con esclusione dei casi in cui la legge penale escluda la punibilità (art. 463 n. 1);
  • fatto commesso verso il defunto (o i suoi congiunti) per il quale la legge considera applicabili le medesime applicazioni relative all’omicidio (ad esempio istigazione al suicidio) (art. 463 n. 2);
  • denuncia calunniosa (accertata con giudizio penale) contro il defunto o i suoi congiunti per fatti punibili con l’ergastolo o la reclusione superiore al minimo di 3 o falsa testimonianza (accertata con giudizio penale) nei confronti del defunto o dei suoi congiunti, per un reato punibile con la minima reclusione di 3 anni o l’ergastolo (art. 463 n. 3);
  • chi al momento dell’apertura della successione era decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta (art. 463 n 3 bis);
  • chi ha indotto con dolo o violenza il testatore a fare, revocare o mutare il testamento in suo favore o l’ha impedito (art. 463 n. 4);
  • chi ha è stato soppresso, alterato o celato il testamento del defunto (art. 463 n. 5);
  • chi ha fabbricato o fatto uso di un testamento falso (Art. 463 n. 6).

Le cause di indegnità non agiscono in maniera automatica, ma devono essere accertate e deve essere emessa una condanna in sede civile.

Leggi la prima parte.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.