Lasciti solidali. Come si dividono i beni mobili di casa tra gli eredi?

Buongiorno,
purtroppo qualche giorno fa è venuta a mancare una mia parente. Anche se non ci vedevamo da tempo, era una mia parente diretta e, dunque, immagino verrò coinvolto nella divisione dell’eredità. Nel caso fosse così, mi piacerebbe fare un lascito di quanto ricevuto a un ente benefico come Ai.Bi. Però, non essendo un esperto, non ho idea di come i beni mobili possano venire divisi tra gli eredi e se, poi, possono essere eventualmente donati a un ente.

Grazie per il vostro aiuto.
Un cordiale saluto
Giuliano

Buongiorno Giuliano,
prima di tutto condoglianze per la sua perdita e grazie per averci mandato questa mail.
Venendo al merito di quanto ci chiede, per quanto riguarda la divisione dei beni mobili di una persona che decede, si seguono le stesse regole applicabili al resto dell’asse ereditario.
Va quindi verificato, innanzitutto, se la persona defunta ha fatto o meno un testamento. Se sì, e se in questo testamento ci sono disposizione sui mobili, andranno applicate, sempre che siano rispettati i vincoli delle quote che la legge riserva a coniugi e figli.

Se c’è un valido testamento, dunque, può succedere che:
– il defunto abbia espressamente deciso di lasciare in eredità i beni mobili a un erede scelto o a un terzo legagario.
– il defunto non abbia specificato nulla in ordine ai beni mobili della casa. In questo caso, i beni andranno ripartiti fra gli eredi secondo la legge.

Anche in assenza di testamento i beni mobili vanno inventariati e divisi tra gli eredi nel rispetto delle quote di legittima.

Un caso particolare, rispetto a quanto appena detto, riguarda i beni mobili della “casa coniugale”. Al coniuge superstite, anche quando concorre all’eredità con altri eredi, sono riservati sia il diritto di abitazione sulla casa coniugale sia l’uso dei beni mobili. Questo significa che il coniuge superstite non eredita i beni mobili presenti nella casa ma acquista comunque il diritto di utilizzarli finché è in vita. Tuttavia, se la persona deceduta era coniugata, occorrerà anche verificare quali mobili fossero del coniuge ed eventualmente quale regime matrimoniale vi fosse relativamente ai beni. Infatti, se i beni mobili che corredano la casa sono stati acquistati dal coniuge superstite prima del matrimonio restano di sua esclusiva proprietà; se, invece, sono stati acquistati in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, la proprietà degli stessi spetta al coniuge superstite al 50%.

Per tutte le ragioni spiegate, e anche in considerazione del fatto che ereditare beni mobili per gli Enti del Terzo settore si traduce nella necessità di gestirli e di monetarizzarli, con le conseguenti complicazioni, si capisce come sia preferibile, se si vuole contribuire alla scopo sociale di una Associazione come Ai.Bi. destinando beni mobili in suo favore, prediligere il denaro, avendo cura di non ledere i diritti di eventuali eredi legittimari, e cioè coniuge e/o figli. Se, invece, non si hanno obblighi di questo tipo, è possibile lasciare senza temere complicazioni ciò che si voglia nella quota di propria libera scelta.

In tutti i casi, il consiglio che diamo è di rivolgersi sempre a un notaio che potrà consigliare al meglio le modalità e le scelte preferibili per ogni singolo caso.

Un cordiale saluto.
Ufficio Diritti Ai.Bi.