Lasciti solidali. Posso donare un bene a più soggetti diversi?

Quando si decide di donare un bene a diversi enti del terzo settore, bisogna stare molto attenti che siano tutti in linea con la finalità espressa, pena l’impossibilità nell’esecuzione della donazione

Come ripetuto più volte, effettuare il lascito solidale di un proprio bene a una realtà del Terzo Settore è un gesto di grande generosità che permette di fare del bene anche dopo la propria morte.
Se non si ha un preciso ente di riferimento, con cui magari si ha un rapporto da tempo, può succedere che chi ha intenzione di donare un immobile abbia l’idea di poterlo suddividere su più enti, così che più attività possano essere portate avanti. È possibile?

Un dono, tanti beneficiari

La risposta è sì: è possibile donare un bene a più soggetti, specificatamente a più ETS. La donazione, come il testamento è un atto di piena libertà e il donante è quindi libero di scegliere i soggetti a cui devolvere i propri beni.
Dobbiamo ricordare che, sia per l’atto di ultima volontà ma anche per le donazioni in vita, in via preventiva occorre considerare le quote di legittima per non incorrere in vizi dell’atto.
Considerato questo caso, è possibile decidere liberamente di donare l’immobile a più enti.
È necessario, però, porre attenzione sul fine sociale: se il donatore è legata a uno specifico fine, indicato esplicitamente, si rientra nel caso della donazione modale o condizionata e pertanto l’atto si può realizzare solo se il fine è perseguito, cioè se l’immobile verrà utilizzato per lo scopo indicato nell’atto donativo.
Questo tipo di donazione è disciplinata dall’art. 793 del codice civile il quale al comma 1 precisa che “la donazione può essere gravata da un onere” e al comma 2 dispone che “il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere.”

Conoscenza degli enti destinatari

Questa considerazione porta come conseguenza la scelta attenta degli enti a cui donare il bene.
Devono essere ETS che perseguono il medesimo fino statutario, quindi, facendo degli esempi, tutti enti che si occupano di infanzia abbandonata, oppure che si occupano di disabilità, ecc
In caso contrario si avrebbe un’impossibilità nell’esecuzione della donazione e ciò la renderebbe nulla ai sensi dell’art 794 c.c..
Un ulteriore consiglio è quello di individuare enti territorialmente vicini tra di loro e vicini all’immobile donato per favorire la loro collaborazione. Ovviamente contattandoli in anticipo esponendo la propria volontà.
Nell’atto è importante riportare esattamente i soggetti beneficiari e i riferimenti catastali del bene, indicando, per esempio, se l’immobile viene donato in quote diverse o uguali, se la proprietà è indivisa oppure, se fosse strutturato su più piani, specificando quale piano viene dato a un ente e quale a un altro.
Sono suggerimenti concreti per facilitare la comprensione della volontà del donatore e nello stesso tempo agevolare i beneficiari nella realizzazione della stessa.

Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria

Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito, oppure chiamare il numero 02.98822332.