Lasciti solidali. Donazioni immobiliari: niente più rischi di restituzione per gli enti beneficiari

Più certezza per enti e beneficiari grazie alla nuova disciplina sulla legittima, che permette a eventuali eredi lesi di rifarsi unicamente sugli altri eredi legittimari e non su terzi

Abbiamo recentemente trattato le novità legislative in materia di successioni e donazioni che entreranno in vigore a partire dal 2026.
In particolare, abbiamo anticipato le semplificazioni introdotte in relazione alle dichiarazioni fiscali e catastali per gli immobili ricevuti in donazione o in eredità, nonché alla possibilità di cederli.

La tutela degli eredi legittimari

A queste innovazioni si aggiunge ora un’ulteriore novità che riveste un’importanza enorme per gli enti beneficiari di donazioni immobiliari.
Si tratta di una modifica legislativa che incide su un principio storicamente posto a tutela degli eredi.
È opportuno precisare che la nuova disciplina non elimina la tutela degli eredi legittimari, ma ne modifica le modalità di applicazione.
Fino a oggi la regola era la seguente: chi ereditava per testamento o riceveva in donazione un bene immobile era fortemente limitato nella possibilità di venderlo nei primi dieci anni, poiché gli eredi legittimari, in caso di lesione della quota di legittima, potevano chiederne la restituzione entro dieci anni dall’apertura della successione, agendo non solo nei confronti del donatario, ma anche contro i suoi aventi causa.
Questa situazione limitava fortemente l’ente che aveva ricevuto l’immobile in donazione, il quale spesso rinunciava a utilizzarlo pienamente — per esempio adattandolo alle proprie esigenze statutarie o effettuando interventi di ristrutturazione — per il rischio di doverlo restituire.
La nuova legge elimina tale rischio, prevedendo che l’erede eventualmente leso possa rivalersi sugli altri legittimari, ma non sui terzi.
La norma (art. 44 della L. 182/2025) non esclude la tutela degli eredi, ma elimina la possibilità, per quelli esclusi dalla donazione e lesi nella loro quota di legittima, di agire direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene, come avveniva in passato.

“Un cambiamento che va incontro ai cittadini”

Pertanto, da ora in avanti, in caso di donazione o lascito di un immobile, gli eredi lesi nella quota di legittima potranno agire esclusivamente nei confronti degli altri eredi legittimari, ma non contro i terzi a cui il bene sia stato donato o successivamente venduto.
“Un cambiamento che va incontro ai cittadini rendendo più certe e sicure le donazioni dei beni immobili“, ha commentato con soddisfazione il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.
Ed è effettivamente così: per gli enti di volontariato che riceveranno in dono un immobile non vi sarà più alcun rischio di restituzione, consentendo loro di utilizzarlo immediatamente per la realizzazione dei progetti e degli scopi per cui è stato donato.

Quando entrerà in vigore?

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 18 dicembre 2025 e si applicheranno alle successioni aperte e alle donazioni perfezionate successivamente all’entrata in vigore della legge.
Per quelle già in corso, continueranno ad applicarsi le norme precedenti solo nel caso in cui l’azione di riduzione venga trascritta entro sei mesi dalla suddetta data.