Lasciti solidali. È valido un testamento orale senza notaio?

Cara Ai.Bi.

mi trovo ormai in una fascia d’età in cui sto valutando di fare testamento, lasciando parte del mio patrimonio anche alla vostra associazione per aiutare qualche bambino abbandonato a crearsi un futuro migliore. Mi stavo tuttavia interrogando sull’ipotesi di farlo senza incorrere in onerose spese notarili. Sarebbe possibile lasciare un testamento valido anche in forma orale e senza il notaio?

Giancarla

Cara Giancarla,

Innanzitutto una prima notizia: sì, il testamento orale può essere ritenuto valido. Può infatti verificarsi il caso in cui il testatore non abbia possibilità di redigere personalmente un testamento cui affidare le sue ultime volontà. In tal caso potrà ricorrere a un notaio che metterà per iscritto le disposizioni che gli verranno dettate. In tal caso la validità di un testamento orale deriva proprio dalla presenza del notaio, che certifica le volontà del testatore.

Tuttavia altrettanto valido può ritenersi il testamento orale anche quando non ne esiste una trascrizione da parte del notaio. Questo, tuttavia, può accadere solamente nel caso in cui vi sia un accordo unanime fra gli eredi del testatore. Quando non c’è nulla di scritto, infatti, il patrimonio si trasmette agli eredi in base alle norme del codice civile. Nel caso di più figli, questi erediteranno l’intero in parti uguali e starà a loro decidere liberamente se rispettare, anche in assenza di fonti scritte, il testamento “orale” del genitore.

In alcune circostanze e in assenza di un testamento scritto, gli eredi possono difatti decidere di rispettare la volontà del defunto. Ciò benché quest’ultimo si sia limitato ad esprimersi verbalmente senza mai consegnare ad un documento disposizioni relative alla spartizione dei propri beni. Questa prassi trova fondamento giuridico nell’articolo 590 del Codice civile, per cui “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione”.

Staff Ai.Bi. – Amici dei Bambini