Lasciti solidali. Eredità vacante o giacente: che cosa succede se non ci sono eredi?

Un utente ha contattato Ai.Bi. chiedendo come si devolve il patrimonio del defunto in assenza di successibili o di accettazione dell’eredità. Ecco la risposta dell’Ufficio Diritti

“Buongiorno, avrei una curiosità da sottoporvi. Vorrei sapere se non viene fatto testamento e non vi sono eredi, cosa succede al patrimonio del defunto?
Grazie.”

Buongiorno, grazie di essersi rivolto al nostro servizio.
La situazione della devoluzione del patrimonio in assenza di eredi è stata considerata in alcune risposte ad altre domande, ma mai in modo completo.
Cogliamo l’occasione della sua domanda per dare alcuni chiarimenti.

L’eredità vacante o giacente

Innanzitutto facciamo una precisazione terminologica, che ha però ha anche una valenza sostanziale notevole.
La situazione che lei indica nella sua domanda qualifica l’eredità come vacante, cioè quando è accertata l’effettiva mancanza di successibili (entro il 6° grado).
Questa situazione non deve essere confusa con quella dell’eredità giacente, che si verifica al contrario quando vi sono degli eredi, ma non hanno accettato l’eredità.
Più precisamente, l’eredità vacante è un caso che possiamo considerare particolare, che si realizza in situazioni numericamente limitate, mentre l’eredità giacente si ha in tutte le successioni, poiché si configura sempre all’apertura della successione e rappresenta quel lasso temporale entro il quale i chiamati sono tenuti a dare disposizione circa le loro volontà: accettare o meno l’eredità della cui successione si tratta.
Quindi l’eredità giacente presuppone la presenza di almeno un chiamato all’eredità. L’eredità giacente diviene vacante se il chiamato non accetta l’eredità (di precisa che non deve essere nel possesso dei beni ereditari e non deve compiere atti che possano far presumere l’accettazione tacita dell’eredità). Nell’ipotesi di una futura accettazione l’eredità verrà trasferita al successore. In mancanza di accettazione o rinuncia e senza ulteriori parenti entro il sesto grado l’eredità verrà considerata “vacante” e lo Stato potrà divenirne titolare.
Quindi i due tipi di eredità potranno anche avere la medesima conclusione e questa è la risposta al suo quesito.

L’assenza di eredi

Infatti, nel caso in cui non vi siano eredi (eredità vacante) o tutti gli eredi vi abbiano rinunciato (eredità giacente) il patrimonio entrerà a fare parte dei beni dello Stato.
La ratio della scelta legislativa di devolvere il patrimonio ereditario allo Stato italiano è quella di evitare che un’eredità possa rimanere priva di titolare; il limite del parente di 6° grado è posto per evitare inoltre che un lontano grado di parentela possa procurare un arricchimento ingiustificato da parte di soggetti estranei alla famiglia del de cuius.
Lo Stato eredita a titolo universale, cioè come colui che subentra in tutte le posizioni di cui era titolare il de cuius e non soltanto limitatamente a determinati beni ereditari.
La successione dello Stato segue delle regole differenti da quelle ordinarie perché l’acquisto dell’eredità vacante opera di diritto, quindi senza bisogno di accettazione e senza la possibilità che lo Stato vi possa rinunciare. Inoltre, l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato non prevede l’effettuazione dell’inventario poiché in ogni caso non risponde dei debiti e dei legati oltre il valore dei beni.
Il termine per l’eredità da parte dello Stato è di 10 anni dall’apertura della successione, termine che ovviamente equivale al limite temporale per l’accettazione da parte degli eredi.
In conclusione, chiunque, anche in assenza di eredi, può decidere autonomamente del futuro dei propri beni disponendo attraverso un atto testamentario dei medesimi a favore di soggetti terzi, quali enti benefici; in questo caso non vi sarebbero limiti, poiché in assenza di eredi il testatore potrebbe decidere per l’intera massa ereditaria senza preclusioni di legittima.
Sperando di avere dato risposta alla sua domanda, la ringraziamo nuovamente per essersi rivolto al nostro servizio e le porgiamo cordiali saluti.

Ufficio Diritti Ai.Bi.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.