Lasciti solidali. Posso nominare come erede un’associazione?

In tutti i casi è necessario che il lascito sia fatto con testamento e sono quindi fondamentali il supporto e l’assistenza di un notaio

Molti contattano l’ufficio lasciti di Ai.Bi. per conoscere se sia possibile, nominare come erede un’associazione.

Iniziamo con il dire che ciascuno può decidere di fare un lascito ad un’associazione, ma in alcuni casi sussistono dei vincoli a cui occorre attenersi.

Vediamo insieme quali casi si possono riscontrare

  1. Chi è coniugato oppure ha figli ha il diritto di disporre liberamente solo di un terzo del proprio patrimonio complessivo, in cui rientrano sia beni mobili che eventuali beni immobili. Esiste quindi in questo caso il “vincolo” di rispettare i diritti dei propri familiari “legittimari”, quelli cioè cui la legge riserva diritti incomprimibili. Nel caso di almeno un coniuge e un figlio oppure di almeno due figli, il patrimonio, se si nomina un’associazione come erede per un terzo del patrimonio, sarà quindi, ad esempio, devoluto a tre soggetti chiamati come eredi in parti uguali e l’associazione che si voglia istituire “erede” a fianco dei propri familiari avrà anche l’onere di pagare eventuali debiti che andranno divisi pro-quota fra i tre soggetti.
  2. Chi non sia coniugato oppure non abbia figli o altri discendenti può decidere di lasciare ad un ente senza scopo di lucro anche l’intero proprio patrimonio senza alcun vincolo. In questo caso si avrà la nomina come “erede universale” e l’ente dovrà, anche in questo caso, occuparsi di pagare eventuali debiti del testatore oppure eventuali “legati”, cioè lasciti di valore inferiore, che il testatore abbia voluto fare a specifiche persone.

 Alcune informazioni pratiche

È importante in tutti i casi specificare nel testamento la denominazione corretta dell’ente, che sia un’associazione o un’altra tipologia e se possibile ogni altra indicazione atta a identificare il beneficiario senza confusione con altri soggetti (ad esempio la sede legale).

In tutti i casi è necessario che il lascito sia fatto con testamento e sono quindi fondamentali il supporto e l’assistenza di un notaio, anche per fare in modo che l’attribuzione non leda per “quantità” le quote degli eredi cosiddetti legittimari. Il notaio avrà poi, per legge, l’onere di comunicare ai beneficiari l’esistenza del testamento una volta che il testatore non sia più in vita.

Richiedi gratuitamente la guida ai lasciti testamentari alla pagina dedicata QUI o contattaci a lasciti@aibi.it – 02.98822332