Lasciti solidali. Successione e testamento nelle società: chiarimenti giuridici

Trasferire le partecipazioni sociali per testamento. Che cosa può decidere un socio sulla propria quota societaria? Le regole sulla successione nelle società di persone e di capitali

Che cosa succede alle quote di una società quando un socio viene a mancare? È possibile disporne liberamente nel testamento o esistono limiti normativi? La questione della successione nelle società è un tema complesso, regolato dal Codice Civile e influenzato dalla tipologia societaria. In questo articolo analizziamo le regole che disciplinano la trasmissibilità delle partecipazioni sociali nelle società di persone e nelle società di capitali, evidenziando le principali differenze e le eventuali restrizioni statutarie.

La domanda di un lettore

Buongiorno,
vorrei sapere se una persona giuridica, come una società, può fare testamento, ovvero disporre che il proprio capitale sociale vada nella successione di un socio.
Grazie.

Il testamento di una società

Se ci soffermiamo sulla prima parte del quesito, ossia se una società possa fare testamento, la risposta è necessariamente negativa. La normativa italiana prevede che solo le persone fisiche possano essere soggetti attivi o passivi di una successione, ovvero possano testare o ricevere beni per testamento. Le persone giuridiche, invece, possono solo ricevere beni in eredità o legato (un esempio è proprio la nostra Associazione, che ha ricevuto beni in successione da sostenitori, utilizzandoli per sviluppare progetti a beneficio dei minori in difficoltà).
Tuttavia, analizzando più approfonditamente la sua domanda, è chiaro che lei si riferisce alla possibilità per un socio di disporre delle proprie quote societarie nel testamento. In questo caso, l’unico strumento per determinare la destinazione delle proprie partecipazioni sociali dopo la morte è, appunto, il testamento.
Per rispondere compiutamente, occorre distinguere tra società di persone e società di capitali, poiché la trasmissibilità delle partecipazioni sociali varia a seconda della tipologia societaria.

Società di persone

Nelle società di persone si privilegia la figura del socio piuttosto che il capitale investito. L’articolo 2284 del Codice Civile stabilisce che:
“Salvo contraria disposizione del contratto sociale, alla morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la sua quota, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, se questi vi acconsentano.”

Questa norma si applica sia alla società in nome collettivo sia ai soci accomandatari di società in accomandita semplice. Il socio accomandatario, infatti, risponde delle obbligazioni sociali con tutto il suo patrimonio, diversamente dal socio accomandante, la cui responsabilità è limitata alla quota sottoscritta.
Di conseguenza, il testatore non può liberamente disporre della propria quota in una società di persone, a meno che non sia diversamente previsto nel contratto sociale. In assenza di tale previsione, gli eredi avranno diritto a una somma di denaro corrispondente alla liquidazione della quota del de cuius.
Diversamente, la quota di partecipazione del socio accomandante è liberamente trasmissibile, come stabilito dall’articolo 2322 del Codice Civile:

“La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.”

Società di capitali

Nelle società di capitali, dove si privilegia il capitale investito piuttosto che la persona del socio, le partecipazioni sociali sono, in linea generale, liberamente trasmissibili. Pertanto, il testatore può inserire nel proprio testamento una disposizione riguardante tali partecipazioni.
Tuttavia, occorre distinguere tra:

  • Società per Azioni (S.p.A.): Lo statuto societario può prevedere clausole che limitano la libera circolazione delle azioni. Se il trasferimento non è concretamente impedito, il successore eredita la partecipazione. Tuttavia, se lo statuto contiene una clausola che prevede il gradimento dell’organo amministrativo per l’ingresso di un nuovo socio, l’acquisizione può essere soggetta a restrizioni. Nel caso in cui la clausola vieti l’acquisto della partecipazione, la società provvederà a liquidare agli eredi un importo in denaro equivalente al valore della partecipazione.
  • Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.): Valgono gli stessi principi delle S.p.A., quindi le quote societarie sono generalmente liberamente trasmissibili, salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo.
  • Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.): Vi sono stati dibattiti sulla loro trasmissibilità, poiché lo statuto è standardizzato e non modificabile. Tuttavia, la prassi attuale ritiene che anche le quote delle S.r.l.s. siano liberamente trasmissibili.

In sintesi:

  • Una società non può redigere un testamento, ma può ricevere beni per testamento.
  • I soci di una società di persone non possono disporre liberamente della propria quota, salvo previsioni contrarie nel contratto sociale. In assenza di queste, gli eredi ricevono la liquidazione della quota.
  • Nelle società di capitali, le partecipazioni sociali sono generalmente trasmissibili per testamento, salvo restrizioni statutarie.

Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria

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