Lasciti solidali. Trust: pensare al prossimo senza rinunciare a se stessi…

Tramite il Trust è possibile conseguire il doppio obiettivo di destinare il proprio patrimonio, sia in vita che dopo la propria morte, a beneficio di Enti con scopi sociali, senza dovere rinunciare a beneficiare del patrimonio stesso durante la propria vita

 

Il Trust è un atto unilaterale con cui una persona trasferisce il proprio patrimonio, oppure una parte di esso, ad un altro soggetto denominato “trustee”. 

Questo trustee, nel gestire i beni, di cui nel frattempo sarà diventato a tutti gli effetti proprietario, dovrà farlo per un determinato scopo, seguendo le indicazioni dello stesso disponente che può non solo indicare se stesso come beneficiario, fino a che resti in vita, ma anche decidere a chi altri possano o debbano andare i benefici del Trust, sia durante la propria vita e sia anche per il momento in cui il Trust sarà terminato.

Ma quando ha termine il Trust?

Il termine del trust è indicato nell’atto costitutivo. Siccome il termine è un elemento essenziale, il disponente deve stabilire una data di scadenza fissa oppure stabilire un evento che determinerà la fine e dunque lo scioglimento del trust. In molti casi viene indicata la morte del disponente e il trustee a quel punto dovrà disporre dei beni in base a quello che il disponente avrà deciso.

 

Chi sono i beneficiari del Trust?

Si possono individuare diverse tipologie di beneficiari del trust: quelli che ricevono dal Trust un profitto periodico e quelli che ricevono un beneficio o i beni stessi alla scadenza del trust che, come detto, di solito viene fatta coincidere con la morte del disponente.

Il disponente può nominare anche se stesso come beneficiario durante la propria vita. Questa formula è particolarmente importante per le persone che non stiano bene o prevedano di non star bene in futuro e che non abbiano familiari che possano prendersi cura di lui e del proprio patrimonio.

I beneficiari sono interlocutori necessari del trustee, in quanto il trustee deve amministrare il patrimonio a loro vantaggio, potendo anche revocare l’incarico al trustee che si rivelasse inadempiente, sostituendolo.

 La gestione professionale e vincolata del trustee in base a quanto deciso dal disponente è garanzia di serietà e continuità nella realizzazione delle decisioni prese e degli scopi stabiliti nell’atto.

È anche possibile, ma non essenziale, che venga nominato dal disponente del Trust anche un “guardiano” di propria fiducia, che avrà lo scopo di sorvegliare sull’operato del trustee.

La forma del Trust

L’atto del Trust va fatto con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata; quindi, comunque da un notaio che deve occuparsi di una serie di formalità legate anche al trasferimento degli immobili e alla registrazione degli atti. Si tratta di un atto complesso, contenente sia disposizioni sul trasferimento di alcuni beni che rientrano nel patrimonio del disponente, da quest’ultimo a un altro soggetto, che le indicazioni in merito alla gestione dei beni stessi.

È un istituto giuridico di origine anglosassone che non ha un effettivo corrispondente nell’ordinamento italiano. Tuttavia, grazie a una Convenzione internazionale (Convenzione Aja del 1985), è possibile decidere di applicare una legge straniera tra quelle di alcuni altri Paesi che lo prevedono, indicati in un apposito elenco.

Chi è il trustee?

Giuridicamente non è stata data una definizione precisa di trustee né dei poteri ad esso attribuiti, e nella prassi si tratta di poteri molto vari, tra cui  generalmente sono ricompresi i seguenti:

  • rispettare le indicazioni contenute nell’atto istitutivo perseguendo lo scopo del trust, secondo buona fede;
  • tenere separati i suoi beni da quelli oggetto della proprietà fiduciaria;
  • farsi assistere da un professionista tecnico nella gestione e amministrazione del patrimonio oppure affidare i beni del trust ad un soggetto terzo, se preferibile per una migliore gestione del patrimonio, assumendosi la responsabilità degli atti da questo compiuti;
  • porre in essere e ricevere gli atti necessari in caso di procedure che coinvolgono i beni della proprietà Trust.

Il trustee è responsabile e risponde personalmente e illimitatamente verso terzi, in qualità di unico proprietario, della proprietà che gli è stata trasferita e degli atti posti in essere che dovessero eccedere i poteri che gli sono stati conferiti nell’atto istitutivo.

Cessazione del Trust

In tutti i casi di cessazione del Trust, il patrimonio rimanente viene liquidato e distribuito fra i beneficiari secondo le disposizioni dell’atto costitutivo. È quindi possibile, per questa via, conseguire il doppio obiettivo di destinare il patrimonio, sia in vita che dopo la propria morte, a determinati scopi e a beneficio di Enti con scopi sociali, senza dovere rinunciare a beneficiare del patrimonio stesso durante la propria vita.

 D’altra parte, decidendo come termine la propria morte e indicando chi dovrà essere beneficiario dei beni del Trust al suo scioglimento, sarà possibile disporre, proprio come avviene per il testamento, in modo che dopo la propria morte i beni siano trasferiti per gli scopi indicati.

 

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