I nuovi congedi parentali. Emanata finalmente la circolare esplicativa

L’INPS chiarisce, in una circolare, le nuove regole dei congedi parentali, estesi fino a un massimo di 9 mesi per ciascun figlio, anche adottato o in affido, e del congedo obbligatorio di 10 giorni per i papà

Lo scorso mese di agosto è stato introdotto il nuovo congedo parentale obbligatorio di 10 giorni, pagati al 100%, per tutti i neo padri, oltre ad alcuni cambiamenti nelle regole per i congedi parentali in generale.
A distanza di qualche mese, l’INPS ha emanato una circolare che chiarisce alcuni aspetti delle due misure e specifica meglio quali ne siano i beneficiari e le modalità di richiesta.

Congedi parentali: 10 giorni obbligatori per tutti i neo papà

Partiamo dal congedo di paternità, al quale hanno diritto non solo i lavoratori dipendenti, ma anche quelli domestici e agricoli a tempo determinato. La circolare chiarisce bene soprattutto i tempi e le modalità di fruizione del congedo, che deve essere richiesto al datore di lavoro almeno 5 giorni prima del giorno a partire dal quale si intende utilizzarlo, nel periodo che va dai due mesi prima del parto ai cinque mesi successivi. Il congedo può essere frazionato in diversi giorni non consecutivi (ma non in ore) e, in caso di parto plurimo, la sua durata si estende fino a 20 giorni.
Naturalmente, il congedo vale nell’identica misura anche per i padri adottivi e affidatari (al posto della data del parto, si considera la data di ingresso in famiglia del minore).
I giorni di congedo possono essere richiesti negli stessi giorni nei quali anche la madre sta fruendo del congedo di maternità e spettano anche in caso di morte del figlio, sia precedentemente alla nascita, sai se avvenuta nei 28 giorni successivi.

Estesa a nove mesi la durata dei congedi parentali

Per quanto riguarda il congedo parentale, la novità, come già noto, riguarda l’estensione da 6 a 9 mesi del periodo di congedo facoltativo indennizzato al 30% della retribuzione, usufruibile fino ai 12 anni di vita del figlio. Tre mesi spettano a ciascun genitore, in maniera non trasferibile (se la mamma ha già usufruito dei suoi tre mesi di congedo, per esempio, il padre non può “cederle” i suoi. O ne usufruisce lui stesso, o nessuno ne ha diritto). Ulteriori tre mesi sono invece trasferibili e richiedibili da uno qualsiasi dei due genitori.
Rispetto alla norma precedentemente in essere, dunque, viene esteso a 9 mesi il periodo di congedo totale fruibile, ma rimangono immutati i limiti individuali di sei mesi di congedo per ciascun genitore (elevabile a 7 per il padre che si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio.
Per quanto riguarda i genitori soli, i mesi di congedo riconosciuti sono 11 (consecutivi o frazionabili), di cui 9 indennizzabili al 30%, contro i 6 previsti nella normativa precedente.
Da sottolineare, infine, che queste regole valgono per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata non è previsto il congedo obbligatorio di 10 giorni ma solo il congedo parentale da richiedere entro i 12 anni del figlio.