Testamento: in presenza di figli e di nipoti quale quota potrà essere devoluta alle associazioni?

Solo nel caso in cui i nipoti subentrino nella quota riservata per rappresentazione, la quota disponibile da utilizzare per eventuali lasciti a favore di associazioni benefiche rimarrebbe di 1/3…

È possibile fare un testamento devolvendo i beni ai figli e anche ai nipoti? Cosa rimane in questi casi per poter fare un lascito ad associazioni con fini sociali?
Grazie Pier Giorgio

Gentile Pier Giorgio,

i figli sono legittimari, vuol dire che la legge riserva loro una quota di eredità che non può essere ridotta.
Il quantum dell’eredità a loro designata si definisce in relazione al numero dei figli e alla presenza o meno del coniuge.
Se il defunto lascia il coniuge e un solo figlio a questi spetta 1 / 3 del patrimonio; un altro terzo spetta al coniuge e la quota liberamente disponibile sarà di un terzo del valore complessivo dei beni. Se i figli sono più di uno, spetta loro complessivamente la metà del patrimonio e al coniuge un quarto. (Art 542 cc)
In assenza di coniuge invece, se il defunto ha un solo figlio, a questo spetta la metà del patrimonio, mentre se i figli sono più di uno, ereditano i 2/3 da dividere in parti uguali (Art. 537 cc)

Quando il testatore nomina anche eventuali nipoti come eredi, questi acquisiscono il diritto di succedere per la parte di patrimonio che residua. Quindi nel caso considerato nell’art. 542 Codice civile, possono concorrere per 1/3 (nel caso di coniuge e un figlio) e di 1/4 nel caso di coniuge e più figli. Nel caso previsto dall’art. 537 cc (assenza di coniuge) possono concorrere per la metà nel caso di un solo figlio e 1/3 nel caso di più figli. Ovviamente tali quote andranno valutate in relazione alla presenza di altri eventuali eredi testamentari.

I nipoti però possono essere chiamati all’eredità subentrando ai genitori in caso di premorienza o di rinuncia attraverso l’istituto della rappresentazione.

In relazione ai nipoti però occorre precisare che la rappresentazione (art 468 cc) opera all’infinito sia in linea retta che collaterale, ma deve passare per forza dal figlio o dal fratello del de cuius. In caso di destinazione testamentaria direttamente ai nipoti, invece, la rappresentazione non opera.
La giurisprudenza (v. Sent. Cass. 22840/2009) ha definito che la rappresentazione può avere luogo all’infinito, ma solo se il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del de cuius, mentre non opera se con il testamento viene istituito erede un soggetto diverso, pur se si tratta di un discendente in linea retta del defunto.

Testamento: in presenza di figli e di nipoti quale quota potrà essere devoluta alle associazioni?

Quindi nel caso di lasciti a nipoti, va distinto il caso di quelli che subentrano nella quota riservata per rappresentazione da quelli che il testatore vuole aggiungere alle persone che hanno quote riservate.

Nel primo caso, la quota disponibile del patrimonio, quella cioè di cui il testatore può disporre liberamente, resta sempre di 1/3, e là si può usare per eventuali lasciti ad associazioni come Ai.Bi.

Invece nel secondo caso, di nipoti che si vogliono aggiungere ai beneficiari oltre alle persone ‘legittimarie’, la quota disponibile liberamente di 1/3 andrebbe a coprire, nella misura che si desidera, sia il lascito al nipote sia quello ad eventuali associazioni con fini sociali, nella misura che andrà indicata nel testamento secondo preferenze.

Ufficio Diritti Ai.Bi.

Per maggiori informazioni o per richiedere gratuitamente la guida ai lasciti testamentari visita la pagina dedicata QUI o contattaci a lasciti@aibi.it – 02.98822332