Vietato licenziare i papà fino al primo anno di vita del figlio

L’INPS chiarisce in una circolare i cambiamenti introdotti dal decreto del 2022 del Governo Draghi: esteso anche ai papà il divieto di licenziamento fino al compimento dell’anno del figlio

Nel giugno del 2022 il Governo Draghi emanò un decreto mirato a migliorare le conciliazione vita – lavoro dei genitori e di chi presta assistenza in casa a parenti bisognosi.
Oggi, una circolare dell’INPS torna su quel decreto (che già aveva introdotto il raddoppio del congedo di paternità portandolo a 10 giorni) per chiarirne un altro importante risvolto pratico. In particolare l’Istituto di Previdenza si riferisce all’articolo 54 che estende il divieto di licenziamento “al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico”. Ovvero, chiarisce l’INPS, al padre lavoratore che usufruisce del congedo si estende il divieto di licenziamento per il periodo del congedo stesso e fino al compimento dell’anno del figlio.

Esteso anche ai padri il diritto che era già delle madri

Di fatto, dunque, con questo cambiamento ben specificato dalla circolare emanata dall’INPS, si equipara il diritto che era già previsto per la mamma (che non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino, appunto, al primo anno del figlio) anche ai papà, ai quali in precedenza, invece, era riconosciuto il divieto di licenziamento solo nei casi in cui la madre non fosse stata in grado di accudire i figli.
I cambiamenti coinvolgono anche l’accesso alla disoccupazione che, ora, può essere richiesta dai padri che hanno fruito del congedo di paternità (sia obbligatorio che alternativo) anche nel caso in cui dessero le dimissioni senza preavviso durante il periodo in cui è vietato il licenziamento: in questo caso, sarebbe loro garantita comunque la Naspi fino al compimento del primo anno di vita del figlio (o fino all’anno dall’ingresso in casa di un figlio adottato).