Adozione. Abbiamo una bambina in kafala e vorremmo trasferita in Italia: è possibile?

La kafala disposta in Tunisia, può fondare una richiesta di ricongiungimento familiare a norma del Testo Unico dell’Immigrazione, ma non vi è alcun “diritto” al riconoscimento automatico ed è necessario che le Convenzioni internazionali siano rispettate

 

Spettabile redazione,

io e mio marito siamo di origini tunisine, ma cittadini italiani e residenti in Italia. Abbiamo in affidamento (kafala) una bambina tunisina di 15 anni. Dato il forte legame che la bambina ha con la nostra famiglia, per il suo bene, vorremmo farla venire a vivere in Italia assieme a noi. Qual è la procedura da seguire?

Grazie, Karima

Gentile Karima,

la Tunisia prevede, per la protezione dell’infanzia, sia l’adozione che la kafala, ma non ha ratificato nessuna delle due convenzioni ratificate dall’Italia, per regolamentare i provvedimenti di adozione e affidamento (rispettivamente Aja 1993 e Aja 1996), che tuttavia per l’Italia resta obbligatorio rispettare.

La kafala disposta in Tunisia, nel caso specifico di persone con cittadinanza extra-europea, può fondare una richiesta di ricongiungimento familiare a norma dell’art. 29 del Testo Unico dell’Immigrazione che, pur attuando la direttiva 2003/86 dell’Unione europea in materia, contiene al comma 2 la specifica che: “I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”, poiché secondo la Corte di Cassazione italiana, la kafala presenta con l’istituto dell’affidamento disciplinato dal diritto italiano analogie tali da giustificare l’assimilazione del minore al figlio, ai sensi dell’art. 29 del TU immigrazione. Tuttavia, questa norma va coordinata con le altre norme previste nel nostro ordinamento in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri ed è inoltre rilevante anche ogni altro dettaglio del singolo caso concreto, inclusa la condizione familiare della bambina nonché il momento in cui, e le procedure con cui, questa kafala è stata disposta all’estero. Volendo trascendere dal vostro caso specifico, quando a richiedere il ricongiungimento di un minore straniero siano cittadini solo italiani, si applicherebbe l’articolo 28 del TU sull’immigrazione e la questione sarebbe ancora più complicata.

Kafala. Il diritto al ricongiungimento quando sussiste?

In Italia, il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di tutela dei minori è strettamente legato alla Convenzione dell’Aja del 1996, richiamata dagli articoli 42 e 66 della legge 218/1995 e dal 2016 è dunque richiesto il rispetto delle procedure previste per l’affidamento internazionale e la kafala su minori, articolo 33 della Convenzione, in particolare, circa l’approvazione della misura da parte dell’Autorità Centrale italiana.

In assenza di questo passaggio, non se ne può pretendere il riconoscimento automatico ed è possibile che il legame “familiare” tra i richiedenti e il minore in kafala venga contestato, specie laddove si tratti di kafala a carico di cittadini solo italiani e in assenza di collegamento con il Paese straniero, con riferimento alla residenza stabile all’estero e ad un pregresso periodo di convivenza con il minore.

La decisione dell’autorità può variare anche in funzione della situazione familiare della ragazzina e degli obiettivi che l’affidamento disposto all’estero vuole realizzare. Un primo punto fondamentale da conoscere per rispondere correttamente alla vostra richiesta riguarda quindi, il caso specifico della bambina, la situazione familiare e le funzioni di questo affidamento.

Il diritto al ricongiungimento del minore in kafala potrebbe sussistere ad esempio nel caso di kafala pronunciata prima che la Convenzione fosse efficace in Italia e i richiedenti fossero cittadini stranieri. Nel caso invece di provvedimenti pronunciati all’estero negli ultimi 7 anni, per il riconoscimento della misura sarà necessaria l’intervenuta approvazione dell’AC competente. In tutti i casi i rapporti familiari con il minore in kafala devono rientrare nella definizione di “minori in affidamento o sottoposti a tutela”.

Nel caso di contestazioni da parte delle autorità tenute a rilasciare il visto per il ricongiungimento collegato a kafala, ferma restando la possibilità di impugnazione presso la Corte d’Appello, va in ogni caso contattata l’Autorità Centrale italiana a norma della Convenzione del 1996 per un supporto sul caso, condividendo ogni dettaglio nell’interesse della ragazza.

Va detto che non esiste alcun “obbligo” attualmente per i Paesi europei, circa il riconoscimento di kafala pronunciata in Paesi che non abbiano ratificato la Convenzione dell’Aja del 1996, sempre nel rispetto della consultazione tra i due Paesi prima della pronuncia all’estero della kafala (questa procedura, al momento solo con il Marocco, è prevista come obbligatoria dal 2016).

Quando la kafala rischia di non essere riconosciuta? Profili di criticità.

 Attenzione, perché in funzione del momento in cui è stata pronunciata la kafala e del luogo di vostra residenza, oppure anche nel caso in cui la bambina al tempo della pronuncia del provvedimento fosse adottabile, potrebbero esserci dei profili critici.

a) Kafala e affidamento: il rispetto della Convenzione dell’Aja del 1996 obbligatorio dal gennaio 2016.

A partire dal 2016, infatti, l’Italia ha stabilito la competenza della propria autorità centrale (presso la presidenza del Consiglio dei Ministri) per l’approvazione di ogni misura di kafala che sia disposta all’estero laddove si ravvisi il trasferimento del minorenne in Italia e dunque tutte le volte in cui all’estero si preveda l’esecuzione della misura in Italia. L’approvazione deve essere riconosciuta prima e non dopo la pronuncia del provvedimento all’estero.

Se questa approvazione non c’è stata si tratterà certamente di un profilo critico e occorrerà passare al vaglio di questa autorità che può entrare nel merito della funzione che la misura di protezione del minore vuole realizzare. Sarà in quel contesto rilevante se gli affidatari o uno degli affidatari fosse o meno cittadino straniero, o anche cittadino straniero, se i richiedenti avessero o meno la residenza all’estero, nel Paese in cui è stata pronunciata la misura e fossero o meno ivi residenti.

Nel caso di kafala pronunciata negli ultimi 7 anni senza la previa approvazione dell’autorità italiana, un altro profilo critico è quello relativo al dubbio di come possa essere stato eseguito finora il provvedimento in Tunisia, e quindi di come la bambina abbia potuto essere materialmente accolta finora da voi, se siete residenti in Italia mentre lei è all’estero. Se ciò fosse stato possibile perché avete la residenza formale in Italia, mentre avete avuto un domicilio in Tunisia, la cosa va spiegata in dettaglio alle autorità insieme ai concreti legami con la minorenne.

Essendo il provvedimento di affidamento, temporaneo per sua natura (in base alle norme italiane dovrebbe esserci per l’affidamento un progetto volto al recupero delle capacità dei genitori in vista del rientro in famiglia della ragazza), ove il provvedimento fosse riconosciuto dando il nulla osta per il ricongiungimento, le Autorità italiane dovrebbero avere cura di verificare ogni dettaglio della situazione, dei presupposti e degli scopi della misura. Inoltre, la legge italiana prevede che i nuclei con minori in affidamento siano seguiti dai servizi socio assistenziali degli Enti locali con la sorveglianza del Giudice tutelare.

In questo contesto, per attivare i contatti con le autorità tunisine anche a tutela del minorenne, l’autorità centrale italiana a norma della convenzione dell’Aja del 1996, potrebbe attivarsi con il Paese estero anche se non parte della Convenzione stessa.

b) Kafala e adozione: il rispetto della Convenzione dell’Aja del 1993

Nei casi in cui il minorenne in kafala fosse privo di famiglia (dunque sostanzialmente in stato di abbandono), sarà anche essenziale il rispetto della Convenzione del 1993 sulla cooperazione in materia di adozione internazionale e dunque accertare che non c’è stato aggiramento delle norme sulle adozioni internazionali.

Se la vostra residenza, al momento della pronuncia di kafala all’estero, fosse in Italia e se contemporaneamente la bambina risultasse, di fatto, in stato di “abbandono dimostrabile, l’Autorità italiana rileverebbe l’ostacolo – nel momento della verifica ed eventuale approvazione che l’affidamento sia eseguito in Italia –dell’aggiramento o meno delle norme in materia di adozione, perché per la legge italiana quando qualsiasi minorenne fa ingresso nel territorio italiano, anche se il Paese da cui proviene non ha ratificato la Convenzione del 1993, le procedure ivi previste devono essere comunque rispettate e la cosa non riguarda solo i cittadini italiani ma anche gli stranieri residenti stabilmente in Italia. Dunque, la kafala su minori stranieri abbandonati, o che nel frattempo risultassero abbandonati, non è riconoscibile per chi sia residente stabilmente in Italia ove operata senza l’accompagnamento da parte di uno degli enti autorizzati e l’approvazione della Commissione per le Adozioni Internazionali, ciò in particolare nel caso della Tunisia, che prevede anche l’adozione.
Ufficio Diritti – Ai.Bi.