Adozione Internazionale. “Non esiste il diritto ad avere un figlio”: assolto Ente Autorizzato accusato di inadempimento contrattuale 

“La sentenza del Tribunale ha ribadito che “la complessa procedura finalizzata all’adozione di un minore, configuri, inevitabilmente, una obbligazione di mezzi e non di risultato”

Una recente pronuncia di un Tribunale ordinario, in una causa sollevata da una famiglia adottante contro un Ente Autorizzato ha ribadito alcuni principi fondanti nello svolgimento della procedura adottiva.

La coppia di coniugi aveva dato mandato all’ente di assisterla in una procedura di adozione internazionale. La procedura si è svolta sino all’incontro tra i coniugi e due bambine (con precedenti di abusi sessuali), con una convivenza tra gli stessi, per un breve periodo necessario a perfezionare l’adozione nel Paese di origine. Tuttavia la convivenza si è rivelata complessa a tal punto da far desistere la coppia dal proseguire l’adozione e decidere per la revoca dell’incarico conferito all’Ente.

La coppia ha, successivamente alla revoca, agito in giudizio accusando l’EA di inadempimento contrattuale e chiedendo il rimborso delle spese per la procedura e il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale adito, visti gli atti di causa, numerosi e complessi (contenenti anche alcune relazioni psicologiche) ha rigettato le richieste della coppia, escludendo ogni addebito all’EA e formulando alcune importanti precisazioni.

Non esiste il diritto di avere un figlio, ma semmai il diritto di un figlio ad avere una famiglia

Il Tribunale, ha ribadito che “la complessa procedura finalizzata all’adozione di un minore, configuri, inevitabilmente, un’ obbligazione di mezzi e non di risultato, essendo inevitabilmente, l’esito della procedura, affidato non solo ad elementi oggettivi ma anche e soprattutto a fattori soggettivi ed imponderabili” .

Si tratta di un concetto basilare nell’ambito adottivo in quanto è la definizione giudiziaria del principio per cui non esiste il diritto di avere un figlio, ma semmai il diritto di un figlio ad avere una famiglia, che sia in grado di accoglierlo con tutto il suo passato di terrore e di abbandono.

La sentenza prosegue: “ nel caso di adozione internazionale, vi è una componente ulteriore e altrettanto imponderabile, costituita dal fatto che parte della procedura viene affidata dalla legge (nazionale e/o straniera) agli operatori dei Paesi di provenienza del minore e, di conseguenza, gestita, sia pure in parte, dalle Autorità del paese da cui proviene il minore”.

L’adozione internazionale è un percorso complesso dove interagiscono soggetti differenti

La sentenza si sofferma quindi anche sull’aspetto procedimentale per cui l’adozione internazionale è un percorso complesso che vede interagire soggetti di Stati diversi ed è quindi sottoposta a legislazioni differenti.

Ciò non esclude che l’EA deve agire scrupolosamente attenendosi alle disposizioni normative italiane in materia adottiva e anche su questo fatto la sentenza ha evidenziato come l’EA ha adempiuto correttamente gli impegni contrattualmente assunti “fornendo tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta instaurazione della procedura c.d. di abbinamento e della conclusione del successivo iter adottivo” come legislativamente previsto.”

Inoltre, al rientro dal viaggio all’estero conclusosi con il rifiuto dell’adozione, la coppia ha effettuato un colloquio con una psicologa in cui è emerso come la coppia, seppur preparata ed informata, non sia stata in grado di gestire il comportamento e le problematiche evidenziate dalle bambine durante la convivenza, comportando il fallimento dell’adozione.

L’Adozione: una scelta di amore

In riferimento al ruolo degli adottanti, sintomatica ed esemplificativa risulta essere la parte conclusiva della sentenza secondo cui : “Entrambi i percorsi, sia quello di diventare genitori biologici sia quello di diventare genitori adottivi, presuppongono una scelta di amore che, al pari di tutte le scelte, può comportare riflessi, anche negativi, nella sfera personale di coloro che intraprendono tale percorso, ma che, al netto di inadempimenti contrattuali –che nel caso di specie non si sono verificati- non possono essere ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ”.

Purtroppo quando fallisce un’adozione si realizza un dramma per il bambino, ma è anche una sconfitta per tutti coloro che vi hanno preso parte, coppia, EA, professionisti, e spesso la conseguente delusione porta taluno cercare in altri colpe che non sussistono.

La procedura adottiva è molto complessa e delicato e imprescindibile è il ruolo dell’EA, ma non va dimenticato il ruolo degli adottanti i quali, oltre ad avere un’importanza indiscussa hanno anche una responsabilità notevole nella buona riuscita della procedura.

Ufficio Diritti Ai.Bi.