Con l’affido preadottivo si ha pieno diritto al congedo di maternità

L’affido temporaneo a fini adottivi è il necessario atto conclusivo dell’istruttoria per l’adozione nazionale di un minore. Da quel momento la coppia assume diritti e doveri di genitori e ha diritto al congedo di maternità della durata di 5 mesi

Buongiorno,
siamo una coppia che ha avuto un decreto di collocamento di un minore per affido temporaneo a fini adottivi da pochissimi giorni. Io, in qualità di mamma adottiva del minore, posso richiedere il congedo di maternità e per quanto tempo?
Grazie

Buongiorno e grazie per essersi rivolta al nostro servizio di consulenza.
Prima di tutto facciamo una brevissima premessa sul diritto al congedo obbligatorio e altri diritti per i lavoratori (mamme e papà), quali il congedo facoltativo, i permessi per salute, ecc.
La nostra legislazione (T.U. 151/01) prevede espressamente per i genitori adottivi e affidatari gli stessi diritti ammessi per i genitori biologici; vi è quindi una equiparazione quasi totale.

Differenze tra affido e affido a fini adottivi

Un’altra premessa è necessaria anche per spiegare cosa si intende per affido temporaneo a fini adottivi e che differenza ci sia con l’affidamento temporaneo: per affidamento temporaneo a fini adottivi si deve intendere l’affido preadottivo, ovvero quel periodo di un anno legislativamente previsto per le coppie che hanno effettuato un’adozione nazionale. In precedenza era previsto anche per alcune adozioni internazionali in base al Paese di origine del minore, mentre ora riguarda quasi esclusivamente le adozioni di minori abbandonati in Italia.
La legge prevede che la convivenza con il minore abbia inizio a seguito dell’emissione del decreto di collocamento temporaneo: da quel momento il minore può vivere con la coppia, la quale assume tutti i diritti e i doveri dei genitori.
Questo sta a significare che la coppia dovrà occuparsi in toto del minore, educandolo, mantenendolo, istruendolo.
La legge dispone che dalla data del collocamento, come indicato nel decreto, decorra un periodo di un anno (affido preadottivo) al termine del quale, a seguito di una verifica sul periodo trascorso, il Tribunale emetta sentenza di adozione.
L’affidamento, al contrario, è un periodo di tempo in cui un minore viene collocato presso una famiglia (affidataria) poiché la convivenza nella famiglia d’origine sarebbe per lui lesiva o dannosa a causa di gravi problemi che investono i genitori. Durante questo periodo, i servizi territoriali devono assistere i genitori biologici affinché risolvano i problemi e il minore possa rientrare in famiglia.
Come si vede, si tratta di due istituti temporanei, ma che hanno finalità diverse: la temporaneità dell’affido preadottivo è finalizzata all’adozione del minore da parte della stessa famiglia in cui è stato collocato, mentre per l’affido la temporaneità è finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia di origine.

L’affido preadottivo dà diritto al congedo di maternità

Precisato ciò si può pacificamente affermare che il decreto di collocamento a fini adottivi è l’atto conclusivo dell’istruttoria per l’adozione nazionale di un minore, che deve necessariamente avviarsi con l’affido preadottivo (v. CAPO III L. 184/83).
L’affidamento preadottivo è parte integrante del procedimento di adozione nazionale e, a norma dell’art 26 D. Lgs. 151/91 e succ mod., prevede il periodo di congedo di maternità pari a 5 mesi.
A suffragio di ciò il punto 1.1 della Circolare INPS del 4/2/2008 n. 16 riferito all’adozione nazionale è chiarificatore: si legge nel testo, infatti, che “il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno. Si rileva che le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all’eventuale provvedimento di revoca dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art. 23 della legge 184/1983″.
Detto ciò si può concludere che è suo pieno diritto, quale madre in possesso di un decreto di affido preadottivo, chiedere il congedo di maternità che sarà di 5 mesi.
Sperando di averle fornito utili informazioni, porgiamo cordiali saluti.

Amici dei Bambini
Ufficio Legale