Chiarimenti INPS. Bonus bebè senza ISEE per i nati e adottati nel 2020

Per le nascite o adozioni avvenute dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, i 90 giorni dovranno essere conteggiati a partire dal 2 giugno e scadranno quindi il 30 agosto prossimo

Il Bonus Bebè diventa universale. Per le nascite del 2020 potrà essere erogato anche in assenza di  presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Da quest’anno infatti, anche senza la presentazione dell’ indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) potrà essere erogato l’importo mensile minimo dell’assegno.

Ciò vuol dire che anche le mamme senza indicatore ISEE in regola, o con una situazione economica che superi la soglia delle 40 mila euro, potranno fare richiesta del bonus.

In questo caso però si vedranno erogato l’assegno nella soglia minima di importo di 80 euro per il primo figlio e di 96 euro a partire dal secondo.

L’assegno di natalità è destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’erogazione è annuale e viene corrisposta ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Dal secondo figlio, si ha poi diritto ad una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno. Ai fini della maggiorazione, si legge sul sito dell’INPS  “si considera “primo figlio” del genitore richiedente: il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore che faccia richiesta dell’assegno”.

90 giorni a decorrere della nascita, per presentare domanda

La domanda deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione/affido preadottivo del bambino, il contributo  in questo modo, potrà essere erogato retroattivamente a partire dalla data in cui il figlio è venuto al mondo o è entrato a far parte della famiglia, in caso contrario, l’erogazione decorrerà dal momento della richiesta del contributo, perdendo quindi le mensilità precedenti.

Si badi bene che per le nascite o adozioni avvenute dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, i 90 giorni dovranno essere conteggiati a partire dal 2 giugno e scadranno quindi il 30 agosto prossimo. Questo a causa del decreto Cura Italia, che ha previsto, in considerazione dell’emergenza sanitaria, per il periodo indicato, la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL  e anche quindi dei termini di prescrizione.