È necessario farsi assistere da un avvocato per la domanda di adozione nazionale?

Cara Ai.Bi.

Vi scrivo per sottoporvi questa domanda. Io e mio marito saremmo interessati a intraprendere un percorso di adozione nazionale. È necessario farsi assistere da un avvocato per la domanda?

Grata in anticipo per la vostra risposta vi saluto,

Maria Giovanna

Cara Maria Giovanna

la domanda di adozione nazionale è una dichiarazione di disponibilità all’adozione che si presenta in base a moduli prefefiniti dai Tribunali per i minorenni, allegando determinati documenti specificati dagli stessi Tribunali anche sui rispettivi siti internet e non richiede l’assistenza di un avvocato.

La domanda ha validità di tre anni ma non esiste l’obbligo per il Tribunale o i Tribunali di rispondere alle richieste. I richiedenti possono scegliere liberamente di presentare la domanda in uno o più Tribunali per i minorenni, senza il vincolo del luogo di residenza, salvo specificare a ciascuno quali domande sono state già presentate.

Avvocato e adozione nazionale: utile una consulenza

Più che una vera e propria assistenza legale può essere in alcuni casi utile una consulenza per il profilo della verifica dei requisiti di legge che, tuttavia, sono indicati nella legge n. 183/1984 articolo 6 e che quindi le coppie possono verificare facilmente: occorre essere coniugati e convivere stabilmente da almeno tre anni, avere almeno 18 anni e non più di 45 anni rispetto al minorenne adottabile (che sarà individuato dagli esperti del Tribunale) e, quanto alla idoneità, saranno i servizi socio assistenziali competenti in base alla residenza a compiere le verifiche del caso su incarico ricevuto dal Tribunale e a redigere una relazione psico-sociale. Superata questa fase la coppia sarà eventualmente chiamata per un abbinamento dallo stesso Tribunale.

Se dopo tre anni dalla richiesta non si è ricevuta risposta la domanda va presentata nuovamente perché oltre quel termine non viene più considerata.

Purtroppo la legge 149/2001 prevedeva la creazione della banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all’adozione e, anche se formalmente questa banca dati risulta essere stata creata nel 2013 (in seguito alla causa che Ai.Bi. – Amici dei Bambini ha promosso dinanzi al TAR Lazio e che è stata decisa con una sentenza del 2012: https://www.aibi.it/ita/images/Sentenza-Ai.Bi_.-n.8231-del-2012.pdf), tuttavia non è mai stato chiarito se le richieste presentate in un Tribunale per i minorenni vengano trasmesse o siano altrimenti visibili ad altri Tribunali per la ricerca di possibili abbinamenti né se il procedimento di creazione della banca dati informatizzata sia stato effettivamente completato. Per questo motivo, ed essendo comunque ancora prevista per legge la presentazione in ogni Tribunale separatamente, il consiglio che diamo è di presentarla contemporaneamente in più Tribunali, visto che i richiedenti sono numerosi mentre i bambini adottati annualmente con l’adozione nazionale sono circa mille.

Va ricordato che, in caso di abbinamento ai fini dell’adozione nazionale, prima di qualunque decisione definitiva, la procedura prevede l’affidamento preadottivo del bambino alla coppia per un anno, periodo durante il quale i servizi competenti verificano l’andamento della convivenza e, se del caso, confermano che l’adozione corrisponde all’interesse del minorenne. E’ quindi un procedimento lungo che non da garanzie di risultato e che si svolge nell’unico interesse preso in considerazione: quello dei bambini che attendono una famiglia.

Una consulenza per gli aspetti giuridici può essere utile anche nei casi di adozione speciale, in base all’articolo 44, laddove ai richiedenti occorra rappresentare al Tribunale un caso specifico ed eccezionale di pregresso legame di conoscenza e affetto con il minore che intendono adottare, semmai ve ne fossero i requisiti.

Cordiali saluti,

Avv.Enrica Dato

Ufficio Diritti – Ai.Bi. – Amici dei Bambini