Emergenza Ucraina. L’appello di Ai.Bi. al Presidente del Consiglio dei Ministri: rispettare la convenzione dell’Aja per i minori ucraini delle case famiglia e degli orfanotrofi accolti in Italia

In questi giorni, diversi Tribunali per i Minorenni stanno equiparando i bambini delle case famiglia e degli orfanotrofi fuggiti dall’Ucraina ai Minori Stranieri non Accompagnati. Serve una direttiva che faccia chiarezza e che non rischi di separare bambini che vivono insieme da anni con i loro genitori affidatari, formalmente nominati dall’autorità ucraina

 Per anni hanno vissuto, in pace, a Odessa. Poi, lo scoppio improvviso della guerra li ha costretti a scappare: prima sul confine di Palanca e, quindi, a Carpineni, in Moldova. Da lì, il viaggio in Italia, la sistemazione provvisoria nel bergamasco e, infine, l’approdo a Mulazzano, nella “Casa della Pace”, il primo Pan di Zucchero per accogliere bambini e famiglie dall’Ucraina sistemato da Ai.Bi. con la collaborazione di Comune, autorità, volontari, aziende e popolazione locale.
Tutto questo sempre stando insieme: 9 bambini e i due genitori affidatari della casa famiglia.
Basterebbe questo per capire come la storia di queste persone, simile a quella di tante altre che in questi giorni stanno arrivando in Italia e in tutti i Paesi d’Europa, non sia assolutamente paragonabile a quella dei MISNA, i Minori Stranieri non Accompagnati. Una distinzione che è doveroso sottolineare, vista la confusione con la quale le autorità italiane stanno affrontando la questione e che rischia, proprio nell’equiparare i bambini della Case Famiglia e degli orfanotrofi ai MISNA, di dividere chi da anni vive insieme con i propri genitori affidatari e ai propri educatori formalmente indicati dalle autorità ucraine.

Nasce da questa semplice constatazione, vissuta in prima persona da Ai.Bi. per aver seguito tutta la vicenda della casa famiglia in questione, da Odessa fino a Mulazzano, l’appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi affinché vengano date indicazioni chiare ai tribunali di applicare la Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 firmata e ratificata sia dall’Italia sia dall’Ucraina e non separare i minori dalle persone a cui sono stati affidati dinanzi alla legge ucraina, magari già da molti anni.

“Capisco la prudenza e le ragioni di sicurezza – afferma Marco Griffini, Presidente e fondatore di Ai.Bi. Amici dei Bambini. Ma in questo caso i documenti di tutela e ben in regola secondo la legge italiana in forza della Convezione dell’Aja del 96 ci sono eccome! Così come ci sono dei bambini, già traumatizzati dalla guerra e dal trovarsi a migliaia di chilometri da casa, cui viene chiesto di andare in Tribunale dopo essere stati per ore ed ore in Questura . Ci sono genitori affidatari, affaticati e spaventati, che hanno paura di venire bypassati da tutori sconosciuti che né loro né i bambini hanno mai visto”.

Purtroppo, le case famiglie accolte in Italia da Ai.Bi. erano due, ma una ha preferito tornare in Polonia, spinta dalla paura e dall’insicurezza che le (mancate) indicazioni italiane hanno suscitato in loro.
Per evitare ulteriori fughe dall’Italia c’è stato un urgente appello della stessa Autorità Centrale Ucraina al Ministero della Giustizia italiano affinché venga rispettata la Convenzione dell’Aja per l’accoglienza in Italia dei minori provenienti dalla case famiglia e dagli orfanotrofi.

Appello al quale Ai.Bi. si unisce ribadendo la sua richiesta al Presidente del Consiglio Mario Draghi affinché:
– Sia garantita a tutti i minorenni sfollati dall’Ucraina la protezione prevista dalla legge 218/1995 e dalla Convenzione dell’Aja del 1996 per l’individuazione della competenza e la ricostruzione dello status dei minorenni come accompagnati o non accompagnati, tenendo conto della definizione di minore straniero non accompagnato prevista nell’art. 2 della Legge 47/2017 e nell’art.33 comma 1 della legge 184/1983;
– siano quindi in tutti i casi coinvolti, nelle procedure di coordinamento, informazione e gestione dei casi che riguardano minorenni provenienti dall’Ucraina, il Ministero della Giustizia ucraino, quale autorità competente ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1996 e le Rappresentanze del Governo Ucraino in Italia, in particolare sin dalle prime segnalazioni e per la previa e urgente verifica dei documenti stranieri da riconoscere in via automatica e senza formalità di legalizzazione;
– Si tenga conto del diritto alla famiglia come declinato nella Legge 184/1983 e dei rapporti significativi del minore, anche informali, con le persone che li abbiano di fatto accompagnati e con cui abbiano comunque fatto ingresso legalmente nel territorio dello Stato laddove positivi con riferimento allo specifico interesse del minore (cfr. tra gli altri art. 24 commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo).