Lasciti solidali .Esistono dei debiti che non si trasmettono agli eredi?

Buongiorno,
sto aiutando un caro amico il cui padre è morto da pochi giorni. È preoccupato per i diversi debiti che suo papà aveva ancora pendenti: mi sapete dire se questi passano tutti agli eredi o ci sono debiti che si estinguono automaticamente con la morte del debitore?
Inoltre, se il padre, come sembra, avesse fatto un lascito testamentario di arte dell’eredità a una associazione, questa dovrebbe rispondere anche di eventuali sui debiti?
Grazie per l’aiuto, un saluto.
Alfredo

Gentile Alfredo,
quando si parla di eredità, il pensiero va facilmente a quei beni che si possono ricevere. Meno si pensa al rovescio della medaglia: i debiti rimasti a carico del defunto di cui ci si ritrova a dover rendere conto. Per questo, capiamo bene la sua domanda.
Possiamo rassicurarla sul fatto che i debiti personali, proprio per la loro natura di essere “personali”, non passano agli eredi e si estinguono con le morte del debitore.
In particolare, con la morte, si estinguono automaticamente le sanzioni amministrative, cui nel diritto amministrativo si attribuisce una responsabilità personale, così come succede per le multe stradali.
Sono personali anche le sanzioni penali che, di conseguenza, non si trasmettono agli eredi, come non si trasmettono assegni di mantenimento al coniuge o i figli ai quali, però, essendo eredi legittimi, spetta parte dell’eredità.
Tra i debiti che non rimangono da saldare agli eredi ci sono anche quelli di gioco e le scommesse che, essendo obbligazioni naturali, hanno un adempimento facoltativo che risponde a un dovere morale e non giuridico.
Per le sanzioni tributarie, gli eredi non sono tenuti a pagare eventuali oneri accessori collegati alla sanzione principale, la quale, però, rimane da saldare. In altre parole, nel caso di una cartella esattoriale, si dovrà pagare il tributo rimasto inadempiuto ma non eventuali altri aggravi.
Da ultimo, rimangono da considerare i contratti di natura personale, come, per esempio, la commissione di un quadro, un lavoro personale, un mobile su misura: questi, nascendo come strettamente legati alle qualità del contraente, non vincolano gli eredi, che, però, sono tenuti a restituire quanto eventualmente già percepito dal defunto.

In caso di eredità lasciata in favore di un ente senza scopo di lucro che persegue interessi sociali, come per esempio l’associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, possiamo aggiungere che l’elenco dei debiti deve essere fatto formalmente e ufficialmente nell’ambito di un inventario, perché l’obbligo per questi enti è di accettare “con beneficio di inventario”, così da non confondere i patrimoni dell’ente e della persona da cui si eredita nel caso di eredità passiva, quella, cioè, in cui le voci passive dovessero superare quelle attive: le associazioni non risponderebbero comunque dei debiti se non nei limiti del valore della stessa eredità.
Quello che può sicuramente agevolare i beneficiari di una eredità è che il testatore lasci ordine tra i documenti in modo da consentire una facile ricostruzione del quadro di debiti-crediti da cui l’eredità è composta.

Un sauto
Ufficio Diritti Ai.Bi.