Ritorna la voglia di adozione internazionale: come funziona, requisiti e costi. Il percorso di una coppia ed un bambino verso la gioia della famiglia

Gli esperti meteorologi parlano di “fiammate di calore”. Sono le temute e azzeccate previsioni fatte per questa Estate 2017: la più calda di sempre. Un caldo record che pare aver fatto ritrovare la voglia di adottare alle coppie italiane.

Nonostante le vacanze, continuano a squillare i telefoni nelle sede nazionale di AiBi (aperta tutto il mese di agosto). Telefonate che arrivano da coppie che chiedono informazioni su come adottare, tempi, requisiti e procedure per incontrare il proprio figlio che li attende altrove.

Adottare un bambino e farlo sentire parte di una famiglia è uno dei più grandi gesti d’amore possibili. Donare ad un bambino affetto, attenzione e tutto ciò di cui un minore ha bisogno per crescere in armonia con le persone e l’ambiente che lo circondano è una scelta di cuore, ma comporta un percorso burocratico ben preciso, oltre a dei costi per le procedure adottive.  Un percorso che va dalla dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei minori alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Tutto ciò passando per un ente autorizzato all’adozione internazionale, come Ai.Bi.

Le coppie che intraprendono l’adozione internazionale devono per prima cosa dimostrare di possedere i requisiti necessari perché la procedura possa essere avviata: essere sposati da almeno 3 anni, essere in grado di mantenere il bambino ed essere in grado di garantirgli un’istruzione. Inoltre la differenza di età tra i coniugi ed il minore non può essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 45.

La coppia che possieda tali requisiti può presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione, che deve essere inoltrata alla cancelleria del Tribunale per i minorenni del distretto in cui la coppia risiede. Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la carenza dei requisiti richiesti pronuncia un immediato decreto di inidoneità. Se non sussistono problemi il giudice minorile trasmette la documentazione ai servizi degli Enti locali che devono redigere relazioni psicosociali, accertamenti legali e relazione sanitaria. 

Letti i pareri e la relazione dei Servizi territoriali, il Tribunale per i minori dichiara l’idoneità o l’insussistenza dei requisiti all’adozione della coppia in questione. Ottenuta l’idoneità dal Tribunale per i minori, la coppia avrà un anno di tempo per conferire mandato ad uno degli Enti Autorizzati dalla Commissione delle Adozioni Internazionali al fine di espletare l’iter adottivo. Ai.Bi. è l’ente italiano che ha ottenuto più autorizzazioni ad operare nei paesi di origine.

In totale sono 33 i Paesi in cui l’ente è autorizzato ad espletare le procedure adottive, di cui operativi ad oggi ben 22.

Qual è il ruolo dell’Ente? La legge n° 184/83 così come modificata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/01 che disciplina l’adozione internazionale ha individuato nell’ente autorizzato il soggetto istituzionale che deve informare, formare e accompagnare gli aspiranti genitori adottivi nel percorso dell’adozione internazionale e svolgere tutte le procedure per l’adozione di adozione internazionale. Questa azione si svolge sia in Italia, nella preparazione all’adozione internazionale, nel sostegno nella fase di attesa, nell’accompagnamento alla fase di abbinamento, sia all’estero per quanto riguarda la gestione delle procedure necessarie per portare a compimento l’adozione. L’ente autorizzato ha quindi il ruolo di assistere la coppia genitoriale in tutte le fasi amministrative legate all’adozione del minore davanti all’Autorità Straniera.

Per quanto concerne i costi delle procedure adottive, questi variano a seconda dei Paesi. È possibile consultare questo link per avere un’idea delle spese che devono essere affrontate da una coppia che decide di adottare all’estero conferendo mandato ad Ai.Bi.

Un argomento scottante quello sui costi per le procedure adottive che sale alla ribalta in questi mesi “caldi” in cui si parla tanto di rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi a seguito di un comunicato pubblicato dalla Commissione per le adozioni internazionali, lo scorso 19 maggio 2017, i cui si legge che non vi è stato alcun provvedimento che preveda il rimborso delle spese sostenute per le adozioni concluse dopo il 31 dicembre 2011.

E proprio a proposito di costi per l’adozione, deducibilità e rimborsi il primo agosto aibinews riprendeva nell’articolo Adozioni internazionali. Rimborsi per le spese: ecco chi può richiederli, come e fino a quando entrando nel merito, punto per punto, di cosa sia rimborsabile, quanto, in che termini e percentuali, i tempi di presentazione dei moduli e a chi spetta.

Il tema “costi e rimborsi per le procedure adottive” deve assumere un carattere prioritario nell’agenda della Commissione se realmente si vuole lavorare insieme per un rilancio delle adozioni internazionali e un concreto sostegno e supporto alle famiglie italiane che intraprendono il progetto adottivo.