Io e mio marito ci siamo separati. Che fine fa la mia quota di eredità?

Spettabile Aibinews,

io e mio marito dopo 10 anni di matrimonio abbiamo deciso di separarci. Purtroppo la mia situazione economica e lavorativa, attualmente, non è delle migliori e inizio a preoccuparmi anche per il futuro. Così mi domandavo: seppur separata, qualora mio marito venisse a mancare, avrei ancora diritto alla quota di eredità sul suo patrimonio?

Grazie

Roberta

Gentilissima Roberta,

i diritti ereditari tra  persone coniugate permangono fino all’esistenza del vincolo matrimoniale terminando o per morte di uno dei coniugi oppure in caso di scioglimento del matrimonio e cioè per sentenza di annullamento oppure di divorzio.

Nel caso della separazione, occorre distinguere tra la separazione di fatto – quindi il termine della convivenza che lascia intatti tutti i diritti del matrimonio – dalla separazione di “diritto” e in questo senso se siete già separati va verificato quali condizioni il giudice ha previsto nel provvedimento.

La separazione dichiarata dal Tribunale è il primo passaggio prima di giungere al divorzio, occorre distinguere tra le separazioni consensuali e quelle con addebito della responsabilità a uno dei coniugi.

Separazione con addebito

Mentre di regola, infatti, il coniuge ha comunque diritti ereditari consistenti in quote che non possono essere ridotte finché sussista il matrimonio – art. 548 comma 1 codice civile (quote variabili ovviamente a seconda che si abbiano o meno figli, o che si decida di disporre della quota di 1/3, di cui facoltativamente colui che redige testamento può disporre a proprio piacimento), nel caso in cui durante la separazione ci sia una dichiarazione di addebito vengono meno i diritti ereditari.

L’assegno vitalizio

Tuttavia, cara Roberta, è utile sapere che in tutti i casi in cui uno dei due coniugi separati dovesse mancare dopo la separazione dichiarata con sentenza passata in giudicato, anche il coniuge di cui sia stata dichiarata la responsabilità della fine del matrimonio conserva il diritto” ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto”. L’assegno sarà commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi  e non potrà essere comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.”.

Più in generale, poi, va tenuto presente che il provvedimento di separazione del giudice è sempre modificabile per la parte sugli aspetti economici qualora cambino le situazioni di fatto prese in considerazione dai giudici e che quindi, con una istanza al Tribunale, si può chiedere una modifica delle condizioni di separazione in precedenza stabilite.

Cordialmente

Ufficio Diritti Ai.Bi.