La legge di stabilità 2012 proroga il fondo di credito per nuovi nati e figli adottati

Con la legge di stabilità 2012 è stato prorogato per tre anni, 2012, 2013 e 2014, il Fondo di credito per i nuovi nati, utilizzabile per il rilascio di garanzie – anche fideiussorie – alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento.

I dettagli di questo bonus sono stati fissati dal decreto attuativo del 10/9/2009, al quale è seguita la firma di un protocollo tra Ministero e ABI. I finanziamenti interessati sono quelli a tasso fisso, di durata fino a 5 anni di ammontare non superiore a 5000 euro. Le garanzie “di Stato” potranno arrivare al 50% della quota capitale del finanziamento e sono incondizionate e irrevocabili. Se il richiedente ha un ISEE inferiore a 15.000 euro la garanzia potrà salire fino al 75% del prestito. La garanzia interviene in caso di mancato pagamento delle rate. In prima fase la banca/finanziaria si rivolgerà direttamente al debitore (beneficiario del finanziamento) con un invio di sollecito. Se a questo non seguirà pagamento entro 60gg, la banca/finanziaria potrà chiedere l’intervento al fondo. Per la parte non coperta dal fondo (interessi, spese, etc) la banca/finanziaria dovrà, se vorrà, agire direttamente verso il debitore.

Chi può usufruirne? Possono accedere ai finanziamenti agevolati le famiglie con bambini nati o adottati nel triennio 2009/2011. È ammesso un finanziamento per ogni figlio.

Come usufruirne? Ci si deve rivolgere a una delle banche o finanziarie convenzionate, compilando presso di loro un modulo di richiesta (con autocertificazione dei requisiti richiesti). Il finanziamento viene concesso previa verifica della disponibilità del fondo e previo ricevimento, da parte della banca, di un’autorizzazione di accesso. La domanda va presentata entro il 30/6 dell’anno successivo a quello di nascita o di adozione del figlio. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento pre-adottivo o a quella di adozione definitiva. Per quelle internazionali ci si riferisce al provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente rilasciato dalla CAI, Commissione per le Adozioni Internazionali.

È bene sapere che la banca, relativamente a questo prestito agevolato come a qualsiasi altro, non è obbligata a accettare la domanda e a concedere il finanziamento. Considerata comunque l’adesione volontaria alla convenzione e la presenza di una garanzia “di Stato”, è prevedibile che le banche siano maggiormente disponibili. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.fondonuovinati.it.

Riferimenti normativi: – Decreto anticrisi

(D.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009) – istituzione del fondo per il triennio 2009, 2010 e 2011. – Legge 183/2011 “legge di stabilita’ 2012”, art. 12 – proroga del fondo per il triennio 2012, 2013 e 2014.

(Da Portalino.it., il Portale Bancario Italiano, 21 febbraio 2012)