Lasciti solidali. Cosa succede in caso di un’eredità dall’estero?

Tutti sognano di ricevere a sorpresa l’eredità di uno “zio d’America” sconosciuto. Ma quando questo accade veramente, come ci si deve comportare? Quali sono le regole a cui rispondono gli eventuali lasciti solidali?

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno sognato il famigerato “zio d’America”, sconosciuto, che lascia a sorpresa un’eredità milionario. A qualcuno, invece, è capitato davvero. Magari senza arrivare ai lasciti da sogno dei racconti, ma può capitare più frequentemente di quanto si pensi di ricevere in eredità dei beni da qualche parente che risiede all’estero. Cosa succede in questi casi? Una domanda interessante a cui volentieri proviamo a rispondere.

Accertamenti d’ufficio

Non essendoci una fattispecie indicata, ma trattandosi di ipotesi, consideriamo il caso in cui vi sia un testamento redatto da cittadino americano (o comunque straniero non comunitario) a favore di un italiano per verificare come il nostro diritto disciplina il caso.
La normativa da applicare è la L. 218/95 e succ mod, (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) la quale prevede come principio di diritto che in tema di successione mortis causa con elementi di internazionalità, il giudice deve accertare d’ufficio il contenuto della legge straniera e verificare se essa operi un rinvio alla legge italiana.
Nel nostro esempio quindi, trattandosi di testamento, l’art 46 della L. 218/95 prescrive che “Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza”.

Conoscere la normativa straniera

Si applicherà la legge americana (straniera) per il testamento, tuttavia ai sensi dell’art 13 L 218/95 succ mod il giudice italiano deve tenere conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero anche alla legge italiana, e deve accertare d’ufficio, ai sensi del successivo art. 14, il contenuto della legge straniera applicabile, senza che gravi sulle parti un onere di allegazione o prova.
Secondo la normativa di diritto internazionale privato se questa richiama la legge straniera quale norma regolatrice della fattispecie, il giudice italiano la deve applicare d’ufficio. Viene imposto al giudice italiano un onere che è quello di conoscere la normativa straniera e solo laddove non riuscisse a conoscerla, dopo avere tentato anche con esperti terzi la sua applicazione, potrà utilizzare le regole italiane.
Art 14: “L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”.
Per concludere se un parente straniero lascia i propri beni a un italiano con un testamento, questo deve essere valutato e considerato alla stregua della normativa del paese di cittadinanza del testatore.

A cura dell’Ufficio Diritti di AiBi Amici dei Bambini ETS

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali  è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.