Lasciti solidali. Lesione di legittima. Come avviene il calcolo delle quote ereditarie?

Donazioni in vita, tutela degli eredi legittimari e successioni di entrambi i genitori: ecco come si ricostruiscono le quote spettanti e perché ogni successione deve essere calcolata separatamente

Gentile redazione, ho letto spesso nelle vostre news di lesione di legittima e di ripristino delle singole quote ereditarie. Vorrei chiedere come avviene il calcolo delle singole quote quando c’è stata una lesione della legittima e inoltre, se vi sono due successioni aperte, come nel caso del decesso di entrambi i genitori, con in entrambe una lesione delle quote (ad es: donazione in vita di beni a un solo figlio), vorrei sapere se sia possibile avere una riunione delle successioni quando gli eredi sono i medesimi.

Grazie, Marco.

Gentilissimo Marco,

la lesione della legittima è forse la situazione negativa che si presenta numericamente più spesso. Negativa poiché potrebbe comportare -il condizionala è d’obbligo perché l’attivazione giudiziaria è su istanza di parte e potrebbe anche non aversi-, l’annullamento del testamento e la modifica delle disposizioni con il ricalcolo delle quote di eredità.

Nelle nostre news abbiamo spesso suggerito di avvalersi dell’apporto di un professionista nella stesura del testamento proprio per evitare il rischio di ledere una quota legittima e di inficiare l’intera successione testamentaria poiché le situazioni di lesione possono essere molteplici e differenti, anche in alcuni casi difficili da individuare (ad esempio quando la lesione si realizza, come da lei indicato, attraverso delle donazioni indirette effettuate in vita da un genitore verso un figlio, escludendo l’altro).

Lesione della legittima: occorre necessariamente attivarsi

Come anticipato sopra, se un erede ritiene di essere stato estromesso dalla successione o di avere subito una riduzione della propria quota che la legge riserva di diritto, deve necessariamente attivarsi poiché in caso di silenzio si avrebbe una sorta di acquiescenza che manterrebbe le disposizioni testamentarie valide, seppur in presenza di una lesione.

L’attivazione può essere realizzata in via stragiudiziale oppure attraverso un’azione civile di impugnazione del testamento, come accade più spesso.

Nel corso della causa il giudice valuterà tutti i beni del defunto ed effettuerà un nuovo ricalcolo dell’intera massa ereditaria svolgendo la divisione delle quote tra tutti gli eredi, attraverso le operazioni che la legge indica espressamente all’art. 556 c.c.

Cosa stabilisce l’art. 566 del codice civile?

La risposta alla sua prima domanda la ritroviamo quindi all’interno dell’art 566 c.c. che stabilisce: “Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.

Due successioni con gli stessi soggetti come eredi possono riunirsi assieme?

Rispetto al suo secondo quesito, ossia  se diverse successioni che abbiano come eredi i medesimi soggetti possono riunirsi in una unica, la risposta è negativa poiché le due masse ereditarie devono essere ricostruite separatamente. Ciascuna successione conserva la propria autonomia, poiché presenta un diverso patrimonio, proprie donazioni e una specifica composizione dei soggetti aventi diritto alla riserva.

A tale proposito citiamo una massima recente della Suprema Corte n. 24242/2026, che ribadisce questo principio:

“In caso di successioni apertesi nei confronti di diversi danti causa, le operazioni di riunione fittizia previste dall’art. 556 c.c., compresa l’imputazione delle donazioni ricevute dai legittimari, devono essere effettuate separatamente per ciascuna successione, anche quando entrambe siano legittime e abbiano i medesimi eredi. Le liberalità compiute dai diversi defunti possono infatti determinare autonome lesioni della quota di riserva e dare luogo a distinte azioni di riduzione”.

A cura dell’Ufficio Diritti di AiBi Amici dei Bambini ETS

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.