Lasciti solicali. Si può lasciare in eredità un animale?

Gli animali, per i fini dell’eredità, sono considerati alla stregua dei beni mobili e possono essere destinati a fini particolari specificati nel testamento, come per esempio la pet therapy per i bambini

Lasciare in eredità un cavallo! Detta così può suonare un po’ bizzarra, come cosa, ma se si inserisce il tutto nel contesto di una domanda arrivata all’indirizzo lasciti@aibi.it tutto ha un senso. A porre il quesito, infatti, è stato un lettore che possiede alcuni animali da fattoria, tra i quali un cavallo. La sua volontà sarebbe quella di lasciarlo a un ente benefico che si occupa di minori, come Ai.Bi. Amici dei Bambini, per avviare un percorso di pet therapy, ovvero quelle terapie che prevedono l’uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento.
Effettivamente, l’argomento “animali” non è mai stato affrontato nelle tante news pubblicate nella sezione “lasciti solidali” del sito di Ai.Bi. Rimediamo ora!

Animali domestici nel testamento

È innegabile che alcuni animali domestici, soprattutto cani e gatti, sono considerati da tante persone come dei membri della famiglia a tutti gli effetti, per il forte affetto che si ha verso di loro.
Per il legislatore, però, gli animali sono giuridicamente equiparati a cose mobili e non suscettibili di ricevere beni in eredità. Quindi, nel nostro ordinamento, nessun testamento, né tantomeno nessuna successione legittima, potrebbe qualificarli come eredi.
Al contrario, gli animali possono essere lasciati in eredità proprio per il fatto che sono considerati beni mobili. E sempre per lo stesso motivo non sono nemmeno necessarie formule particolari per la loro successione.
Dunque, il proprietario, che deve essere qualificato tale da un documento (certificato di proprietà dell’animale), può disporne a propria discrezione, individuando il soggetto a cui lasciare in eredità il proprio animale.
In assenza di testamento si applicano le regole generali delle successioni legittime.

Seguire le volontà

Per quanto attiene alla sua volontà di utilizzo specifico del cavallo al fine di strumento di aiuto per bambini problematici, occorre che ciò sia indicato espressamente nel testamento, poiché l’ente che lo riceve deve adoperarlo proprio per lo svolgimento di questa attività che ormai è scientificamente riconosciuta come forma di cura. In caso contrario, l’ente potrebbe incorrere nell’annullamento della disposizione testamentaria poiché non avrebbe dato corso completo alla volontà del testatore.
Ovviamente chi riceve in eredità un animale dovrà avere cura nutrendolo e tenendolo in un ambiente adatto, oltre ad acquisire una responsabilità piena sull’animale che ha anche dei risvolti penali e civili, come per esempio la responsabilità oggettiva in caso di danno cagionato dello stesso animale.
Il proprietario dell’animale infatti, a norma dell’art 2025 cc, risponde dei danni cagionati dall’animale salvo che provi il caso fortuito.

A cura dell’Ufficio Diritti di AiBi Amici dei Bambini ETS

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.