Lasciti solidali: si può revocare una donazione in presenza di nuovi eventi familiari?

Esiste un articolo del codice civile che indica espressamente come sia possibile la revoca di una donazione nel caso sopraggiungano eventi prima inaspettati. L’adozione di un minore può rientrare tra questi

Riscuote sempre molto successo la sezione del sito di Ai.Bi. dedicata ai lasciti solidali. Tra le diverse mail arrivate, un gentile lettore chiede se, nel caso sopraggiungano eventi prima imprevisti, come la nascita o l’adozione di un figlio, si possa revocare una donazione effettuata in precedenza.

Cosa dice il Codice Civile

Rispondiamo subito entrando nel merito della domanda poiché c’è un articolo del codice civile che disciplina la revocazione per sopravvenienza di figli.
Si tratta dell’articolo 803 c.c. che recita così:
“Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo.”
L’articolo, dunque, è molto chiaro nel definire che la mancata conoscenza dell’esistenza di un figlio o anche del concepimento dello stesso è motivo valido per revocare la donazione. Ne consegue, però, che requisito essenziale sia proprio la mancata conoscenza, poiché in caso contrario verrebbe meno la causa per cui il donante muta la sua volontà revocando la donazione.

Adozione equiparata alla nascita di un figlio

L’art. 803 c.c. si riferisce alla filiazione biologica, cioè derivante dalla procreazione, ma si deve pacificamente aggiungere che l’articolo vale anche per l’adozione piena (o legittimante), per effetto dell’espressa equiparazione legislativa dell’adottato al figlio biologico.
Pertanto si può concludere che è revocabile la donazione per sopravvenuta adozione di minore.
Sottolineiamo che deve trattarsi di adozione di minore, poiché al contrario, la revoca non è ammessa in caso di sopravvenuta adozione di persona maggiore di età, attesa la diversità degli effetti giuridici dell’adozione di maggiorenne nella quale l’adottato conserva i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine e, salvo ipotesi eccezionali, non instaura rapporti civili con i parenti dell’adottante.

La differenza dell’adozione di maggiorenne

Concludiamo che su questo differente trattamento dell’adozione legittimante rispetto all’adozione di maggiorenne ci sono state delle contestazioni di carattere costituzionale, ritenendo che l’art 803 cc violasse il principio di uguaglianza, ma proprio per la motivazione sopra riportata è stato escluso ogni contrasto con il principio di uguaglianza. In questo senso si è nuovamente espressa la Corte Suprema con una sentenza del settembre scorso (Cass 25528/26), del resto l’adozione legittimante comporta, a differenza delle altre tipologie adottive, la creazione di un vincolo di filiazione totale ed esclusivo.

A cura dell’Ufficio Diritti di AiBi Amici dei Bambini ETS

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali  è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.