Lasciti solidali: il testamento olografo resta valido anche se contiene parti scritte da altri

Per la sua semplicità, molte persone scelgono il testamento olografo anche quando vogliono fare un lascito solidale. Ma sono tanti i dubbi che possono sorgere relativamente alla sua corretta compilazione

Abbiamo già avuto modo, nelle tante notizie pubblicate in materia di lasciti solidali, di parlare dei vari tipi di testamento che esistono: olografo, pubblico, segreto, ecc.
Tra tutti, quello olografo è sicuramente il più elementare, poiché può trattarsi anche di un semplice “foglio di carta” scritto a mano del testatore, datato e sottoscritto dallo stesso.
Dal punto di vista formale, questi elementi sono sufficienti per considerarlo valido ma, proprio per la sua semplicità, capita che proprio sul testamento olografo sorgano dei dubbi da parte delle persone meno avvezze ad avere a che fare con questi argomenti.
In particolare, è stato esplicitato in una mail arrivata all’indirizzo lasciti@aibi.it il dubbio se il testamento olografo possano contenere parti scritte da soggetti diversi dal testatore e, se così fosse, se il testamento resta ugualmente valido.

Elementi compatibili

Ai sensi dell’art. 602 c.c., si intende per testamento olografo quello scritto, datato e sottoscritto a mano del testatore, costituendo tali elementi requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l’integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni durate la confezione dello stesso e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore.
Stando così le cose, la presenza di altri elementi estranei al testatore può essere compatibile con la validità dell’atto solo in particolari situazioni.

La sentenza della Cassazione

Per rispondere in maniera più precisa alla domanda, possiamo citare una decisione della Suprema Corte che è esemplificativa: “Il rispetto del principio dell’autografia di cui all’art. 620 c.c. non impedisce che, nell’ambito dello stesso documento, siano enunciabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa – apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento – i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore”.
Il caso contemplato riguardava un testamento olografo in cui era presente una postilla a matita estesa alla fine dello scritto, dopo la firma del de cuius.
La decisione rispetta ancora una volta il principio fondamentale dell’atto testamentario relativo alla volontà libera stabilendo che, laddove le aggiunte non inficiano la reale e chiara volontà del testatore, il suo atto resta valido.
In conclusione, è sicuramente più sicuro che il testamento olografo non contenga grafia o scritti altrui, ma in tali casi non diventa immediatamente invalido poiché occorre valutare se tali aggiunte modificano o alterano la volontà del testatore. Se, poi, come nel caso definito dalla Cassazione, si tratta di aggiunte al termine della pagina, dopo la sottoscrizione, il testamento resta valido.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332