Lasciti. Il testamento è per sempre?

Fare un testamento è un atto di libertà e responsabilità, ma non è definitivo. Se cambiano le circostanze o le preferenze, si può revocare o modificare il testamento in diversi modi. Ecco quali sono le limitazioni imposte dalla legge

Chi decide di fare un testamento, probabilmente ha riflettuto a lungo sulle scelte e sulle persone a cui lasciare i propri beni. Ma la vita è imprevedibile e le cose possono cambiare.
In questi casi, è possibile revocare o modificare il testamento, seguendo alcune procedure previste dal codice civile.

La domanda di Dario

“Buongiorno,
avrei una domanda da rivolgervi: se faccio un testamento e poi cambio idea, posso annullarlo?
Grazie,
Dario”

Gentile Dario,
grazie per la tua domanda che ci permette di dare una risposta precisa con un riferimento legislativo specifico: l’art. 587 cc: “Il testamento è un atto revocabile, con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Anche questa facoltà rientra nel principio fondante del testamento quale atto di volontà unipersonale, libera e assoluta del testatore; quindi la persona ha la piena libertà di disporre dei propri beni e di modificare le stesse disposizioni in qualunque momento.

Come modificare o eliminare il testamento

La modalità con cui si può modificare o eliminare il testamento è la revoca, che è una facoltà che non può mai essere esclusa: “Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”.
La revoca è una manifestazione di volontà fatta dal testatore che vuole eliminare o modificare le sue volontà testamentarie e può avere a oggetto tutto il contenuto del testamento (revoca totale) o solo parte di esso (revoca parziale). Può inoltre avere a oggetto tanto le disposizioni a titolo universale quanto quelle a titolo particolare.
Vediamo come si può revocare un testamento.

Revoca espressa

La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore”. (Art. 680 cc)
Si tratta di un negozio giuridico formale, diretto a eliminare una o più disposizioni testamentarie. Nel caso sia contenuta in un testamento, lo stesso può anche contenere soltanto la revoca di precedenti disposizioni testamentarie, senza ulteriori disposizioni attributive. La revoca può essere contenuta in qualsiasi tipo di testamento e quindi può accadere che un testamento olografo revochi un testamento per atto di Notaio.

Revoca tacita

La legge prevede quattro ipotesi di revoca tacita:
Art. 682 cc: Revoca implicita con testamento posteriore incompatibile con il precedente.
Art. 684 cc:  “Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo”.

Ritiro del testamento segreto: il ritiro del testamento segreto a opera del testatore dalle mani del notaio presso il quale è depositato importa revoca del testamento, a meno che la scheda testamentaria possa valere come testamento olografo.
Art. 686 cc: alienazione o trasformazione della cosa legata.

Le eccezioni legislative

Dobbiamo precisare che vi sono alcune tassative eccezioni legislative alla facoltà di revoca, quali il riconoscimento del figlio naturale, la confessione stragiudiziale e la riabilitazione dell’indegno.
Ricordiamo anche che sussiste un’ipotesi di revoca automatica prevista dalla legge all’art. 687 cc: “Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio”.
Sperando di avere fornito una risposta esaustiva la invitiamo a continuare a partecipare al nostro forum e cordialmente la salutiamo.

Domande e informazioni sui lasciti solidali

Per ulteriori informazioni sui lasciti è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito chiamare il numero 02.98822332.