Adozione Internazionale. Può una madre cercare il figlio che ha dato in adozione?

Un viaggio tra leggi e emozioni: che cosa accade quando la madre biologica vuole tornare sui suoi passi?

La domanda se una madre biologica possa cercare il figlio che ha dato in adozione tocca corde delicate sia dal punto di vista emotivo sia legale. Capita che una madre possa provare ripensamenti rispetto alla scelta di non riconoscere il figlio alla nascita, ma il diritto italiano prevede termini precisi che regolano questa possibilità, salvaguardando il supremo interesse del minore.

Il diritto al parto anonimo

L’articolo 30 del nostro Ordinamento di Stato Civile sancisce il diritto della madre di partorire in anonimato. Questo permette alle donne di rivolgersi a una struttura ospedaliera per partorire in sicurezza, senza dover riconoscere il neonato. La legge tutela la scelta della donna, consentendole di non dichiarare alcun legame con il bambino, garantendo la protezione del minore e il rispetto dell’autodeterminazione della madre. Tuttavia, il sistema prevede anche la possibilità di un ripensamento, purché entro precisi limiti di tempo.

I termini per il ripensamento

La legge italiana concede alla madre biologica un periodo di dieci giorni dalla nascita per cambiare idea e riconoscere il neonato. Superato questo termine, il Legislatore avvia la procedura di adozione abbreviata, secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 184/1983. Questo passaggio è fondamentale per garantire al bambino il diritto a crescere in una famiglia che possa offrirgli amore e stabilità, assumendo lo status di figlio legittimo dei genitori adottivi.
In circostanze particolari, la madre può richiedere al Tribunale per i minorenni un’estensione del tempo per il riconoscimento. Tale proroga, tuttavia, non può superare i due mesi e viene concessa solo se la madre dimostra di aver mantenuto un legame significativo con il figlio. Al termine di questo periodo, se non vi è stato riconoscimento, la madre perde definitivamente il diritto di rivendicare la genitorialità o di ricevere informazioni sul bambino.

Una scelta irreversibile

La legislazione italiana è chiara: una volta superati i termini di legge, la madre biologica non può più cercare il figlio o interferire nella sua vita. Questa regola tutela il minore e la famiglia adottiva, garantendo stabilità emotiva e giuridica. Per quanto possa sembrare rigida, questa disposizione rispetta il diritto del bambino a crescere in un ambiente sicuro e protetto, senza rischi di turbamenti futuri.
L’adozione è una scelta definitiva che comporta la cessazione di ogni legame giuridico tra il bambino e i genitori biologici. Pertanto, anche se una madre biologica può provare rimpianti o desiderare di rintracciare il figlio, la legge protegge il percorso adottivo per il bene del minore.

Michela De Sanctis – referente Ai.Bi. Bolzano

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

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