Nel caso in cui la mamma abbia partorito in anonimato e il figlio sia poi stato adottato, è sempre possibile avere notizie del figlio?

Buongiorno,
per alcune vicende personali delle quali preferirei non parlare,
recentemente ha avuto a che fare con una mamma che, anni fa, ha partorito in anonimato.
Esulando dal caso specifico, mi è sorto un dubbio di carattere generale: nel caso in cui una mamma abbia partorito in anonimato e, successivamente, il figlio sia stato adottato, è sempre possibile avere notizie del figlio e, magari, arrivare a riconoscerlo?
Grazie per la vostra attenzione. Un cordiale saluto.

Marta

Buongiorno Marta,
innanzitutto grazie per essersi rivolta a noi e averci posto questa domanda piuttosto delicata. Cerchiamo, con ordine, di fornirle tutte le informazioni utili in merito.
Il parto in anonimato è un diritto riconosciuto alla madre, ma che non esclude la tutela del figlio. Infatti, la legge prevede che la mamma possa partorire attraverso le strutture sanitarie nazionali, senza alcuna discriminazione rispetto alle mamme che partoriscono senza anonimato, ma è anche previsto l’obbligo per il presidio ospedaliero in cui la mamma partorisce, o comunque la struttura che riceve il nascituro, di occuparsi immediatamente del piccolo.

La legge, oltre alla tutela emergenziale, prevede anche, in una previsione futura per il bambino, una tutela completa, quindi la possibilità per il minore appena nato di essere adottato e di ricevere non solo assistenza materiale immediata, ma anche assistenza morale affettiva ed economica. Insomma, un’assistenza completa attraverso una famiglia che diventerà la “sua” famiglia. L’adozione infatti, in questo caso è legittimante, quindi il bambino diventa figlio effettivo dei genitori adottivi.

La legge, però, subordina questa possibilità al decorrere di alcuni termini, prevedendo, infatti, la possibilità di un “ripensamento” da parte della madre biologica, la quale potrebbe avere deciso per il parto anonimo (e quindi di non volersi occupare del proprio figlio) in un momento particolarmente difficoltoso e stressante, rivedendo successivamente la propria decisione.

Tuttavia, la legge a tutela del minore non può prevedere dei termini troppo lunghi per l’esercizio di questa facoltà della madre e, quindi, individua il termine di preclusione per la madre biologica nell’affidamento preadottivo. L’ultimo comma dell’art. 11 della L. 184/83 prevede infatti che la dichiarazione di adottabilità non precluda il diritto della madre biologica a richiedere la concessione di un termine per procedere al riconoscimento del minore.

Come sentenziato dalla Suprema Corte (Cass. 31196/18), il contegno assunto dalla madre biologica, la quale al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, non è condizione sufficiente ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità, in quanto non fa venir meno l’interesse della madre biologica al riconoscimento del figlio. Quindi, il termine ultimo entro il quale la madre biologica che ha partorito in anonimato può chiedere di riconoscere il proprio figlio è quello dell’avvio dell’affidamento preadottivo; con la sentenza di adozione e l’inizio del periodo di affidamento preadottivo decade definitivamente il diritto della madre biologica e si realizza l’avvio dell’adozione, che si perfezionerà in maniera legittimante al termine del periodo stesso, escludendo qualsiasi successivo diritto o rapporto o informazione sul minore da parete della madre biologica.
Esiste invece la possibilità per il figlio di chiedere di potere accedere all’identità della madre, come stabilito da alcune decisioni della Corte Costituzionale e Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che hanno ritenuto illegittimo il divieto assoluto che la nostra legge prevedeva. Oggi, dunque, si può ricorrere al Tribunale per i minorenni, al compimento dei 25 anni di età, chiedendo di potere avere notizie della propria madre. Sarà poi il Tribunale a rivolgersi alla madre per chiederle il consenso o meno all’accesso ai propri dati. Se viene manifestato un rifiuto da parte della donna, l’accesso viene negato.

Un cordiale saluto
Ufficio Diritti