Posso prendere un minore africano in affido internazionale per fornirgli un’istruzione?

Disponibilità e attenzione ad un minore deve essere sempre realizzata in conformità della legge onde evitare conseguenze negative

Buongiorno,
con mia moglie abbiamo il desiderio di accogliere in affidamento una bambina di 5 anni del Ghana. Chiaramente la nostra aspettativa di dargli un’opportunità di crescita e d’ istruzione è condivisa dai genitori della bambina. Vi contatto per conoscere quale sia l’iter formale che dobbiamo seguire al fine di concretizzare queste nostre aspettative ed eventualmente conoscere preventivamente altri aspetti a noi ignoti per prevenire qualsiasi problema possa ostacolare questo percorso.

Cordiali saluti.
Marcello

Grazie Marcello, per avere utilizzato il nostro servizio.

La situazione che ci indicate non è semplice e la risposta, seppur generica, considerata la mancanza di informazioni specifiche, che possiamo darvi potrebbe non essere pienamente favorevole.

Tuttavia, l’ente a cui vi siete rivolti ha come finalità assoluta la tutela dei minori e questo obiettivo, condiviso e disciplinato dalla legge nazionale e dalle convenzioni internazionali, è quello a cui tende ogni ipotesi di soluzione di situazioni riguardanti un minore

Quello che voi prospettate sembrerebbe una tutela volontaria che tuttavia non è corrispondente al diritto dei bambini di vivere con la propria famiglia d’origine: il diritto fondamentale di ogni bambino è quello di vivere nella propria famiglia d’origine e nessun minore può essere allontanato dalla famiglia per motivi (ad es. economici) che non siano dannosi per il minore stesso e in ogni caso vanno rispettate le norme dei due paesi coinvolti.

Su questo punto occorre fare molta attenzione perché la normativa a tutela dei minori è molto vigile; l’art. 33 della legge 184/1983 prescrive “1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all’ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l’ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell’articolo 32, ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado. 

  1. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 38. 
  2. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l’ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d’origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.  (..omissis)  
  3. Qualora sia comunque avvenuto l’ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l’ente autorizzato che ne ha notizia losegnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.

Nessuno dubita della vostra disponibilità, tuttavia è necessario fare avvertimento che la legge, come già detto è molto vigile e prevede anche conseguenze penali per chi “introduce nello Stato (in Italia) uno straniero minore di età’ perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni” (art. 72 L. 184/83).

In Italia la responsabilità genitoriale non è un diritto disponibile e, indipendentemente da ciò che sia ammesso in Ghana da parte dei genitori della bambina, nel nostro Paese la legge è decisa nel punire atti contrari all’interesse del minore (quale toglierlo dalla propria famiglia senza un bisogno effettivo) e prevede varie pene per le persone che a vario titolo procurano o si procurano l’affidamento di un minore contra legem.

Tutto ciò per esporvi come una disponibilità e attenzione ad un minore debba essere realizzata in conformità della legge onde evitare conseguenze negative.

In presenza di effettiva necessità, potete avviare un affido internazionale, ma l’ente Ai.Bi non si occupa di questo tipo di affido e su questa eventuale attività non può esservi di ulteriore aiuto.

Ai.Bi si occupa quotidianamente di affido nazionale, oltre che di adozione internazionale e si era attivata in merito a ciò che era stato definito, impropriamente, affido internazionale, laddove si era resa disponibile ad avviare un sistema di corridoi umanitari finalizzati all’accoglienza da parte delle famiglie italiane, disponibili e preparate, di minori, stipati in campi profughi (ad esempio in Libano o Siria), che sarebbero giunti nel nostro Paese in modo sicuro e sarebbero stati affidati ad una famiglia.

Questa situazione però, come comprenderete non riguarda il vostro caso.

Cordiali saluti

 Ufficio Diritti Ai.Bi.