La rinuncia all’eredità non può andare a favore di un ente benefico

È sempre possibile rinunciare all’eredità, ma questa non può andare “automaticamente” a un ente. Per devolvere a questo i beni, bisogna accettare l’eredità e fare successivamente una donazione

Buongiorno,
l’altro giorno, una mia parente a cui voglio molto bene mi ha comunicato che vorrebbe inserirmi nel suo testamento in qualità di erede. È un gesto molto bello e che, umanamente, mi colpisce, ma io, in realtà, non vorrei inserirmi come erede nel testamento. Preferirei che quanto fosse destinato a me venisse dato a un ente o un’associazione benefica: è possibile, quindi, rinunciare all’eredità?
Grazie per la vostra risposta. Un cordiale saluto

Buongiorno, grazie della domanda che riguarda una situazione trattata meno di altre quando si parla di testamento: la rinuncia all’eredità.
Senza discutere della rinuncia da un punto di vista prettamente tecnico, cerchiamo di rimanere sul lato pratico, considerando precisamente la sua domanda per darle delle informazioni utili. Anche perché, come molte domande che ci vengono rivolte, anche la sua è piuttosto generica e, quindi, occorre valutare alcune ipotetiche situazioni.
Iniziamo dicendo che la rinuncia all’eredità è un atto con il quale l’erede designato (che sia legittimo o testamentario) “rifiuta” la propria quota di eredità. È un atto facoltativo che comporta, ovviamente, l’esclusione dai diritti successori. La rinuncia può essere effettuata con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dalla Cancelleria del Tribunale.
Ciò detto, la risposta al punto preciso che lei pone nella sua domanda è negativa: se lei rinuncia all’eredità, i beni da lei non ereditati rimangono nella “massa ereditaria” e non possono essere a loro volta ereditati da un ente di volontariato. La sua eventuale rinuncia, quindi, non comporta alcun beneficio a un soggetto non legittimario come lo è un’associazione.
Tenendo fermo questo presupposto, si aprono diverse situazioni.

Accettare l’eredità e devolverla in un secondo momento a un ente benefico

La rinuncia, infatti, comporta che automaticamente divenga erede il discendete del rinunciante (per rappresentanza), il quale a sua volta può rinunciare anch’esso.
Quando non opera la rappresentazione, la legge prevede l’accrescimento della quota ereditaria del rinunziante a favore degli altri coeredi. Ciò può accadere, ovviamente, solo se erano stati designati più eredi e almeno uno di essi ha accettato l’eredità.
Se così non è, l’erede viene individuato secondo le regole della successione legittima, che prevede una serie di possibilità alternative, dai parenti più stretti fino ai più lontani: lo scopo è quello di trovare sempre un erede, per favorire la definizione dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto.
In mancanza di possibili successori, l’eredità viene attribuita allo Stato.
Come abbiamo visto, dunque, una rinuncia di eredità non può mai essere favorevole per un ente terzo. Da ciò consegue che se lei volesse che i bene del testatore lasciati a lei finissero a un’associazione, la possibile soluzione è quella di accettare l’eredità e, successivamente, devolvere tali beni all’ente da lei individuato, anche se questo gesto, formalmente, non avrà più alcun legame con la successione.
Per quanto riguarda i costi, la rinuncia esclude qualsiasi spesa, poiché la successione non si perfeziona verso il rinunciante. In caso di accettazione, invece, ci sono dei costi previsti dalla legge che, tuttavia, potrebbe “addebitare” all’ente, sottraendoli dalla sua successiva donazione.
Un’ultima considerazione prima di concludere: in caso di accettazione, è consigliato valutare se la quota a lei lasciata con testamento non sia lesiva della quota di legittima, poiché in tale caso si potrebbe aprire un contenzioso tra eredi per la ridefinizione delle quote dell’eredità.
In conclusione: una rinuncia all’eredità favorisce solo gli altri eredi e non soggetti terzi; quindi, se volesse sostenere un’associazione, dovrà necessariamente entrare in possesso dei beni accettando l’eredità (con la precauzione di valutare la consistenza della stessa, l’assenza di debiti e la correttezza nella successione tra gli eredi) e devolvendo in un secondo momento i beni ereditati all’ente o l’associazione da lei individuata.

Cordiali saluti.
Ufficio Diritti di Ai.Bi.

Come funzionano i lasciti testamentari?

Per chi volesse ulteriori informazioni sui lasciti, è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi.,  da cui si può richiedere la nuova brochure informativa. Altrimenti si può scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare il numero 02.98822332.