Con il testamento internazionale anche chi vive all’estero può fare un lascito a un ente benefico italiano

I cittadini italiani residenti all’estero hanno la possibilità di redigere il testamento internazionale, introdotto con la ratifica della convenzione di Washington, e di lasciare parte dei propri beni a un ente benefico con sede legale di Italia

Buongiorno, sono un cittadino italiano residente all’estero, per la precisione in Francia, e vorrei sapere se posso validamente scrivere un testamento a favore di un ente benefico con sede legale in Italia.
 Grazie.

Buongiorno,
grazie della domanda alla quale possiamo rispondere, prima di tutto, che il tipo di testamento di cui chiede informazioni è il cosiddetto testamento internazionale, come già avevamo sottolineato in occasione di un altro articolo presente in queste rubrica. Quindi, la risposta al suo quesito è positiva, ma le questioni che questo argomento coinvolge sono diverse e, qui, possiamo sottolinearne alcune delle principali.
Il “testamento internazionale” è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. 387/1990 (in vigore dal 16/11/1991) che ha ratificato la Convenzione di Washington del 26/11/1973.
Fondamentale è la deroga all’art. 48 della L. 218/95 con la quale la Convenzione attesta la validità formale del testamento dello straniero in Italia o del cittadino italiano all’estero purché rispetti i requisiti di forma stabiliti dalla Convenzione, anche in contrasto con quanto disposto dalla legge di Riforma del sistema di diritto internazionale privato.
Mentre le questioni sostanziali, come la capacità di testare, il contenuto delle disposizioni, la legge regolatrici delle successioni, continuano ad essere disciplinati dalla L. 218/1995.
Si può pacificamente inserire il testamento internazionale tra le forme testamentarie ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal codice civile, in quanto può essere redatto anche in assenza di un qualsivoglia criterio di collegamento con l’estero.
Possiamo concludere che il suo caso rientra perfettamente nelle forme del testamento internazionale, ma anche il cittadino italiano residente in Italia, i cui beni si trovino in Italia, può valersi validamente di tale forma di testamento.

La ratifica della Convenzione di Washington

Fondamentale nella legge di ratifica della Convenzione di Washington non è tanto l’articolato, che è costituito da sole 4 norme, ma l’Annesso.
L’elemento essenziale per la validità del testamento internazionale è costituito dalla consegna della scheda testamentaria, di cui si redige apposito verbale, al Notaio, alla presenza dei testimoni.
Il testamento internazionale si compone della scheda testamentaria vera e propria, che ha natura di scrittura privata e per la quale la Convenzione stabilisce alcuni requisiti di forma ad validatem, e di un attestato, dal contenuto sostanzialmente predeterminato, che deve essere ricevuto da un soggetto abilitato e, dunque, costituisce un atto pubblico: in Italia tale soggetto è il notaio.
Entriamo nello specifico, pur in maniera sintetica, dicendo che l’atto di stesura della carta testamentaria segue le disposizioni generali e può avvenire in qualsiasi momento e con ampia libertà di modalità (Art. 3 Annesso).
Successivamente, e qui interviene la particolarità: il testatore deve dichiarare in “presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine (notaio) che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto.
2. Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata” (art. 4 Annesso).
Infine, il notaio deve redigere l’attestato che costituisce una certificazione del fatto che sono state osservate le formalità previste dalla legge.
L’art. 10 dell’Annesso fornisce un modello testuale di attestato, a cui la prassi consiglia di attenersi pedissequamente.

Nel ringraziarla nuovamente per essersi rivolto al nostro servizio, le ribadiamo che può, seguendo le modalità indicate dalla normativa sopra riportata, decidere di lasciare parte dei suoi beni a un ente benefico italiano.
Concludiamo con una nota di colore: il fondamento del testamento internazionale è la Convenzione di Washington, capitale degli USA, ma tra i Paesi che non l’hanno ancora ratificata ci sono gli proprio Stati Uniti d’America.
Per ulteriori chiarimenti sui lasciti solidali è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare il numero 02.98822332