Caso Viterbo. Sostenere le coppie nel post-adozione?

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Sostenere le coppie adottive in uno dei momenti più delicati della storia familiare: l’ingresso del figlio nella famiglia. Una proposta per migliorare l’accoglienza del bambino nel momento in cui il bisogno di sostegno alla coppia potrebbe essere maggiore. L’inserimento a scuola, l’accoglienza nella famiglia allargata e nella comunità: sono tutti passaggi fondamentali che possono mettere in difficoltà i genitori adottivi.

In queste fase la famiglia è lasciata sola.

Per legge viene stabilito, infatti, che la coppia sia seguita dai servizi territoriali nella fase di post-adozione solo se lo richiede; non si tratta di una tappa obbligatoria (legge 476/1998, articolo 31, lettera m).

La coppia, iper-selezionata e formata nella fase iniziale dell’iter adottivo, non viene più seguita e questo rappresenta un evidente vuoto legislativo. Solo cinque regioni italiane (Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna) hanno siglato un Protocollo operativo con i servizi territoriali per gestire il post-adozione.

Per Ai.Bi. dovrebbe diventare obbligatoria, ex lege, la fase di accompagnamento della coppia nel post-adozione, anche perché potrebbero essere proprio le famiglie che non lo chiedono, come ha dimostrato il drammatico caso di Viterbo, ad avere bisogno di un aiuto maggiore.

Questa proposta fa parte di una più ampia richiesta di modifica di legge che Ai.Bi. ha presentato e discusso con autorevoli interlocutori istituzionali (“Dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore affidato o adottato. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Nel caso di adozione pronunciata all’estero gli adottanti devono sottoporsi al sostegno psicologico presso il servizio socio assistenziale di cui all’art. 29-bis e sono obbligati a trasmettere all’ente autorizzato le relazioni scritte sull’inserimento del minore per l’intero periodo indicato dall’ente stesso, secondo quanto richiesto dall’autorità centrale del Paese d’origine del minore. Proposta di modifica della legge 184/1983 – articolo 34 comma 2 – dal testo “Riflessioni e proposte per la riforma della legge 184/1983” a cura di Ai.Bi.).

L’accompagnamento nel post adozione è un lavoro che dovrebbe essere svolto dai servizi sociali la cui presenza sul territorio è capillare. Troppo spesso invece questo ruolo viene delegato agli enti, che fanno fatica con i loro mezzi a seguire coppie dislocate su tutto il territorio nazionale.

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