Cyberbullismo. Ora la scuola ne risponde in sede civile

Arriva la legge 71/2017, la prima in Europa a tipizzare le condotte di cyberbullismo e a prevedere una rete di strumenti preventivi volti a proteggere dai rischi del web i minorenni.

Chiamata in causa anche la Scuola nello spirito di creare una rete di protezione attorno alle vittime di cyberbullismo che potranno contare sulla presenza in ogni istituto di un referente scolastico al quale la legge demanda il difficile compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto anche avvalendosi delle forze di polizia. La scuola è così chiamata a rispondere civilmente per eventuali episodi di cyberbullismo e risponde per carente vigilanza degli insegnanti. La mancata nomina del referente scolastico costituirebbe di fatto già una responsabilità degli istituti scolastici.

Il preside ha l’obbligo di avvisare i genitori qualora venga a conoscenza difatti di cyberbullismo e di avviare progetti educativi mirati. Le scuole dovranno pertanto integrare i propri regolamenti scolastici includendo specifici riferimenti alle condotte di cyberbullismo e precisando le sanzioni disciplinari applicabili.

Se sul fronte penale l’obbligo di coordinare le iniziative di prevenzione non equivale ad un obbligo di garanzia volto ad impedire gli eventi lesivi, sul fronte civilistico, tuttavia, già prima dell’entrata in vigore della legge 71/2017 la giurisprudenza considerava la diffusione di video illeciti online quali attività del tutto prevedibili «in ragazzi di età pre-adolescenziale, dotati di telefonini abilitati a riprese video e generalmente fruitori di social network». Fatti questi che si verificano facilmente in orario scolastico e ciò basta per ritenere sussistente la responsabilità civile dell’istituto scolastico.

Le regioni corrono ai ripari,  prevedendo bandi per i corsi di formazione destinati ai referenti che dovranno essere in grado di rispondere alle esigenze dei ragazzi.

La legge 71/2017 introduce per la prima volta la definizione di cyber bullismo e da la possibilità ai ragazzi – dai 14 anni in su –  di segnalare direttamente la presenza di un contenuto illecito al gestore del sito o del social network e di inoltrare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.