Lasciti solidali. È valida una copia del testamento al posto dell’originale?

Se, per sicurezza, si volessero redigere più copie di un testamento olografo, bisogna sapere che non basta fare delle fotocopie dell’originale, anche firmandone le pagine. Ma una soluzione c’è. Vediamola

Nel precedente articolo relativo ai lasciti solidali, abbiamo chiarito cosa succede nel caso in cui un testamento olografo non venga trovato o, addirittura, venga volontariamente distrutto. A partire da qui, un gentile lettore ha scritto all’indirizzo lasciti@aibi.it chiedendo cosa succeda nel caso in cui, anziché l’originale del testamento, ne venga trovata una copia: la si può considerare valida a tutti gli effetti? È utilizzabile come se fosse l’originale?

Cosa significa fare “una copia” di un testamento

Effettivamente, dopo aver parlato del problema dell’eventuale distruzione del testamento, una soluzione “semplice”, da parte del testatore, potrebbe sembrare quella di farne delle copie, così che possa risultare più semplice ritrovarne almeno una. Tuttavia la domanda posta coglie proprio il nocciolo della questione, perché quando si parla di “copia” di un testamento olografo, non si intende una fotocopia dell’atto, ma un altro documento “originale” avente il medesimo contenuto. La copia non originale, infatti, non ha alcuna validità ai fini dell’apertura della successione.

Cosa dice la legge

Dunque, l’eventuale testatore che volesse fare più copie del proprio testamento, magari per affidarle a più persone, deve sapere che necessariamente non può limitarsi a fotocopiare l’originale (neanche firmando, poi, i vari fogli): deve invece scrivere, di proprio pugno, tanti duplicati per quante sono le copie che vuole realizzare, seguendo gli stessi passi e riproducendo lo stesso contenuto del testamento in questione.
In pratica, il documento va riscritto integralmente dall’inizio alla fine, in maniera identica, apponendo data e firma.
Il testamento è considerato un atto pubblico e la successione conseguente ha come presupposto esclusivamente il testamento (ad esclusione di quella legittima) il quale, dunque, non può certo essere depositato in semplice copia. Inoltre ricordiamo che il testamento olografo è disciplinato dal codice civile che all’art. 602 detta i criteri e gli elementi che devono essere presenti nell’atto. Ovviamente devono essere in originale.

A cura dell’Ufficio Diritti di AiBi Amici dei Bambini ETS

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali  è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.