Lasciti solidali. Cessione della quota ereditaria: diritti dei coeredi e limiti previsti dalla legge

La vendita a terzi, il diritto di prelazione degli altri coeredi e i limiti della donazione: i principali punti da conoscere per muoversi correttamente nella successione

Tra i vari temi che coinvolgono eredità, successioni e lasciti, quello della cessione della quota ereditaria costituisce oggetto di costante attenzione da parte della dottrina notarile e della giurisprudenza, in ragione delle rilevanti complessità che comporta.

Per prima cosa è necessario definire la nozione di quota ereditaria

Con l’apertura della successione si determina, tra i chiamati che abbiano accettato l’eredità, una situazione di comunione sull’intera massa, configurabile quale comunione senza determinazione materiale delle singole porzioni.
Ciascun coerede acquista, pertanto, una quota ideale sull’universalità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius, senza che, fino alla divisione, possa individuarsi una corrispondenza tra la quota di partecipazione e specifici beni determinati.
Solo mediante lo scioglimento della comunione ereditaria, realizzato attraverso il procedimento divisionale cui tutti i coeredi hanno diritto di partecipare, la quota astratta si concreta nell’attribuzione esclusiva di beni determinati, trasformandosi in situazioni dominicali piene sui singoli cespiti.

Cedere una quota prima della divisione

Dalla definizione si comprende come il problema primario sia la possibilità di cedere la propria quota prima della divisione.
Tralasciamo le disquisizioni dottrinali e consideriamo l’orientamento prevalente (condiviso anche dalla Cassazione) secondo il quale il coerede, anteriormente alla divisione, non è titolare di una quota di comproprietà su ciascun singolo bene, bensì esclusivamente di una quota sull’universalità dell’asse.
Ne conseguirebbe l’inidoneità dell’atto dispositivo avente a oggetto la frazione di un singolo bene a produrre effetti reali immediati, poiché il disponente verrebbe a incidere su una situazione giuridica che, fino alla divisione, permane indivisa e riferita alla totalità dei partecipanti.
L’indirizzo maggioritario, tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza di legittimità, ritiene infatti che, prima della divisione, il coerede sia titolare soltanto di una quota sull’intera massa e non di quote frazionarie sui singoli beni.

Beni futuri

Ne consegue che egli può trasferire con efficacia reale immediata esclusivamente la propria quota ereditaria nella sua interezza, con conseguente subentro dell’acquirente nella comunione ereditaria. Rispetto alla donazione viene richiamato l’articolo 771 del codice civile, che vieta la donazione di beni futuri e la giurisprudenza tende a ricomprendere in tale categoria anche i beni che, pur esistenti, non siano ancora entrati nella titolarità del donante.
Quindi, la donazione avente a oggetto la frazione ideale di un singolo bene ereditario prima della divisione sarebbe inammissibile con nullità del relativo negozio.
Fatta questa doverosa, ma necessariamente sintetica trattazione concludiamo cercando, come nostra prassi, da fornire delle risposte molto pratiche.

Diritto di prelazione dei coeredi

Un coerede può vendere a terzi la propria quota ereditaria prima della divisione, ma poiché è titolare di una quota sull’intero patrimonio ereditario e non su ciascun singolo bene, la vendita della quota relativa ad un bene determinato produce normalmente effetti subordinati all’esito della divisione, mentre prima l’acquirente subentra nella comunione ereditaria, come coerede al posto del cedente.
Tale atto è subordinato a una procedura particolare, l’art. 732 cc prevede che chi intende alienare la propria quota o parte di essa a un estraneo deve notificare la proposta di vendita agli altri coeredi, indicando il prezzo della quota.
Gli altri coeredi hanno due mesi dall’ultima notificazione per esercitare il diritto di prelazione, cioè per acquistare la quota alle stesse condizioni offerte al terzo.
Se la notifica non viene effettuata, i coeredi possono esercitare il diritto di riscatto (retratto successorio) e acquistare la quota dall’acquirente o dai successivi aventi causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria
Se più coeredi intendono esercitare il diritto di prelazione, la quota viene ripartita in parti uguali tra di loro.
Rispetto alla liberalità, invece, come anticipato la donazione avente ad oggetto la quota di un singolo bene ereditario prima della divisione è generalmente ritenuta nulla, in quanto riconducibile al divieto di donazione di beni futuri previsto dall’articolo 771 del codice civile

A cura dell’Ufficio Diritti di AiBi Amici dei Bambini ETS

Per ulteriori informazioni sui lasciti solidali  è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.it o chiamare l’Ufficio l’Ufficio Diritti al numero 02.98822332.