Adozione da parte del single: ecco i casi in cui è possibile

La legislazione italiana riconosce l’adozione di bambini da parte di single soltanto in alcuni “casi particolari”, specificamente indicati nella Legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia).

L’art. 44 della citata legge consente innanzitutto l’adozione da parte di singles nei seguenti casi:

– Quando il richiedente sia unito al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo se il minore sia orfano di padre e di madre;

– Quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’art. 3, comma 1, della legge nr. 104/92 (ovvero presenti  una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e sia orfano di padre e di madre);

– Quando sia constatata l’impossibilità di un affidamento preadottivo.

– E’ poi consentita l’adozione dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge.

L’adozione da parte del single è infine ammessa nei casi previsti dall’art. 25, commi 4 e 5, della stessa legge nr. 184/83, cioè:

– se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte;

– se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Al di fuori di queste ipotesi, l’adozione è consentita solo alla coppia di coniugi (sposati da almeno tre anni, considerando anche il periodo di convivenza prematrimoniale).

Lo stesso principio si applica in materia di adozione internazionale, essendo questa ammissibile negli stessi casi in cui è consentita l’adozione nazionale (Corte Costituzionale, ordinanza n. 347 del 2005).

Oggi in Italia il single può dunque procedere all’adozione, nazionale o internazionale, esclusivamente nelle ipotesi sopra elencate.

In effetti, la nostra legge nazionale potrebbe essere modificata sul punto con l’introduzione di una nuova eccezione per altri casi in cui l’adozione da parte del single corrisponda al superiore interesse del minore. Ciò sarebbe ad esempio opportuno per agevolare l’adozione di alcune categorie di minori con bisogni speciali che hanno maggiori difficoltà a trovare una coppia adottiva, perché grandicelli o affetti da patologie. L’apertura delle adozioni ai single in questi casi consentirebbe ai minori di essere accolti e sottratti ad una intera infanzia e adolescenza in comunità. Del resto, molti Paesi europei consentono di regola l’adozione ai singles e le Convenzioni Europee in materia (sia quella del 1967 che la più recente del 2008) la prevedono”.