Santo Rosario per i bambini abbandonati

Adozione. Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e affido?

Cara Ai.Bi.,
scriviamo le nostre domande stringendo tra le mani il decreto di idoneità all’adozione internazionale e non c’è gioia più grande.
Ormai è fatta, siamo pronti! Abbiamo iniziato questo percorso completamente terrorizzati dal suo esito, ma adesso non riusciamo più a stare nella pelle.
Molte sono le domande che ci passano per la testa: in parte sono state evase dai servizi sociali e dagli psicologi, in parte hanno ancora dei forti punti interrogativi.
Uno di questi è sul fronte lavoro: ci siamo documentati sulla possibilità di non ottenere il rinnovo del contratto di lavoro ma ci spaventa anche la possibilità di perderlo. È una possibilità reale? Per noi vale l’impossibilità di licenziamento come se fosse uno “stato di gravidanza”?

Spaventati, ma carichi di gioia

Alessandra e Giovanni

Santo Rosario per i bambini abbandonatiCarissimi Alessandra e Giovanni,

quale gioia più immensa, di quella di una coppia che sta per aprire le sue braccia ad un bambino abbandonato: congratulazioni!
Possiamo tranquillizzare ogni vostro dubbio relativo al settore lavoro: il decreto legislativo 151/2001 (cioè il “Testo unico sulla maternità e sulla paternità”) risponde a ogni vostro quesito. Il testo ha per oggetto infatti la disciplina dei congedi, dei riposi, dei permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
In particolare la vostra domanda si riferisce al DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO” che prevede l’impossibilità di licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro. Detta disposizione vale anche per l’affidamento o per l’adozione; al comma 9, si legge, infatti che: “le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità”.

Non si tratta di previsioni specifiche per l’adozione, ma dell’armonizzazione dell’adozione con le norme a tutela di maternità e paternità, che riguardano tutti gli aspetti tutelati per maternità e paternità (congedo di maternità, congedo parentale, orari di lavoro, ecc.) sia per genitori naturali sia per genitori adottivi.

 

Disponibili per qualsiasi altra domanda
un caro saluto

Staff Ai.Bi.