Adozione Internazionale. Al via le richieste di rimborso per le spese sostenute nel 2021

Sarà possibile chiedere il rimborso dal 15 dicembre al 14 marzo, esclusivamente con modalità on line e autenticazione SPID

Dal 15 dicembre e fino e non oltre alle 23.59 del 14 marzo, sarà possibile per “i genitori adottivi residenti nel territorio nazionale, nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero”, richiedere il rimborso per il 2021, delle spese sostenute per l’adozione.

Il decreto emesso a firma del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia pro tempore in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato il 5 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284.

Come presentare l’istanza?

L’istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute può essere presentata esclusivamente attraverso il sistema on line “Adozione Trasparente” della Commissione Adozioni Internazionale, attraverso l’autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

Con un’eccezione.

“I genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l’assistenza di un Ente autorizzato possono presentare istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, firmata da entrambi i coniugi o firmata digitalmente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le Adozioni Internazionali, Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura ‘Rimborso spese adozione ANNO 2021’, o in alternativa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it

A quanto ammonta il rimborso?

Il limite massimo dell’ammontare del rimborso è modulato secondo la fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare in corso di validità:

  • 1^ fascia ISEE (ordinario) fino a euro 25.000,00: euro 9.000,00
  • 2^ fascia ISEE (ordinario) da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: euro 7.000,00
  • 3^ fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,01: euro 5.500,00 3.

In assenza dell’attestazione ISEE, il limite massimo dell’ammontare del rimborso è pari ad euro 5.500,00, fatti salvi gli altri requisiti previsti dal presente Decreto.

Quali sono le spese rimborsabili?

Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione, debitamente documentate e certificate dall’Ente autorizzato ai sensi dell’art. 31, comma 3, lett. o) della legge 4 maggio 1983, n.184.

Il decreto cita ad esempio: “l’assistenza che i genitori adottanti hanno ricevuto, legalizzazione dei documenti, traduzione degli stessi, richiesta di visti, trasferimenti, soggiorni all’estero, l’eventuale quota associativa e spese post adottive”.

Attenzione: Ai fini della quantificazione del rimborso, è detratto ogni altro contributo pubblico, erogato anche da parte di enti territoriali, che abbia analoga finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo.

Come vengono rimborsate le spese?

La CAI predispone, in ordine cronologico di arrivo sul portale Adozione Trasparente, gli elenchi delle istanze di rimborso delle spese adottive pervenute.

Per leggere il decreto completo e per maggiori informazioni QUI

Per maggiori chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo: rimborsi.cai@governo.it , entro 10 giorni dal termine (14 marzo) previsto per la presentazione delle istanze di rimborso, indicando nell’oggetto “quesito DM rimborsi”.