Adozione Internazionale. Lodi – Giudice condanna Ai.Bi.: vietato proporre alla coppia un secondo abbinamento

Una coppia di genitori adottivi al rientro in Italia dopo avere avuto un’adozione in Colombia ha chiesto il risarcimento dei danni per il prolungamento del periodo di permanenza all’estero ad AiBi, Ente autorizzato cui la coppia si era rivolta per l’adozione.

La coppia aveva avuto una prima proposta di abbinamento per un minore che successivamente, dopo un primo periodo di convivenza con la coppia, si è scoperto essere affetto da una gravissima malattia incurabile. Per tale motivo avevano rifiutato l’abbinamento, ma contrariamente alle indicazioni dell’Ente che li consigliava a rientrare in Italia per “ricostruire un nuovo equilibrio psicologico per meglio affrontare una seconda adozione”, rimanevano in Colombia in attesa che l’Autorità Centrale locale proponesse loro un secondo abbinamento.

Ciò avveniva e la procedura adottiva si concludeva questa volta felicemente e anche in tempi notevolmente rapidi con l’adozione di un altro bimbo.

Al rientro in Italia con il proprio figlio, la coppia però procedeva giudiziariamente contro AiBi chiedendo il pagamento dei danni subiti per il protrarsi della loro permanenza all’estero, sostenendo che la causa di tale prolungamento fosse da addebitare all’ente autorizzato, in quanto responsabile di non aver fornito esatte informazioni sullo stato di salute del primo minore, successivamente rifiutato.

Il Giudice di Pace di Lodi Dott. Roberta Succi, pur accogliendo in toto le difese dell’Ente e confermando l’assoluta mancanza di responsabilità degli Enti Autorizzati in merito alla raccolta delle informazioni sul minore poiché all’Ente incombe solo l’obbligo di raccogliere le informazioni provenienti dall’autorità straniera, condannava AiBi al pagamento di parte dei danni ipotizzati dalla coppia.

Ciò che sorprende è la mancanza di motivazione a sostegno della decisione di condanna, poiché la sentenza indica lapidariamente l’esistenza di “diversi errori” commessi da AiBi senza darne alcuna indicazione!

Secondo tale giudizio quindi, la permanenza all’estero della coppia in attesa di un secondo abbinamento, indipendentemente dai motivi e dal tempo di tale permanenza, sarebbe una colpa attribuibile all’Ente e per tale motivo passibile di condanna.

Dopo tale sentenza, quale Ente Autorizzato correrà il rischio di proporre un secondo abbinamento, nel caso in cui il primo non andasse a buon fine?

Complimenti, davvero, Signor Giudice!