Adozioni e Affido: congedo esteso fino ai 18 anni

La lavoratrice autonoma, madre adottiva o affidataria, ha diritto al congedo parentale a prescindere dall’età del minore adottato o affidatario, purché non oltre il compimento dei 18 anni. Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 13041/2011, spiegando che l’eliminazione del limite dei 12 anni, operata dalla finanziaria per il 2008, vale anche per gli autonomi e non solo per i lavoratori dipendenti.

I chiarimenti interessano le lavoratrici autonome, vale a dire artigiane, commercianti, imprenditrici agricole professionali, colone, mezzadre, coltivatrici dirette, nel caso di adozione o affidamento. Per quanto riguarda il congedo parentale, il Test Unico maternità (digs n. 151/2001) riconosceva un periodo di durata massima di tre mesi da fruire entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore, a patto che il minore, all’adozione o all’affidamento, non avesse superato i dodici anni di età.

Successivamente, per effetto della legge finanziaria del 2008, il limite dei dodici anni di età è stato eliminato dal Testo unico; di conseguenza, spiega l’Inps, questo limite risulta non più applicabile sia riguardo ai lavoratori dipendenti sia riguardo alle lavoratrici autonome, alle quali il limite (dodici anni) era stato esteso per analogia. Pertanto, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto al congedo parentale per un periodo di tre mesi entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall’età dello stesso (minore) all’atto dell’adozione o affidamento. Resta fermo, però, che la fruizione non può andare oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore adottato/affidato.

In merito all’indennità di maternità, spettante sempre alle lavoratrici autonome in caso di adozione o affidamento, l’Inps precisa che continuano a trovare applicazione i limiti di età del minore. Pertanto, l’indennità per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia spetta a condizione che il minore stesso all’atto dell’adozione o affidamento non abbia superato i sei anni di età se trattasi di adozione o affidamento nazionale, adottivo o non preadottivo oppure i diciotto anni di età se trattasi di adozione o affidamento pre-adottivo internazionale.

(Fonte: Italia Oggi)